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LEGGE 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2024)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 12-3-2024
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del  ricordo"
al fine di conservare e rinnovare la  memoria  della  tragedia  degli
italiani e di tutte le vittime delle  foibe,  dell'esodo  dalle  loro
terre degli istriani, fiumani e  dalmati  nel  secondo  dopoguerra  e
della piu' complessa vicenda del confine orientale. 
2. Nella giornata di cui al comma  1  sono  previste  iniziative  per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso  i  giovani  delle
scuole di ogni ordine e grado. E'  altresi'  favorita,  da  parte  di
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri  e
dibattiti in modo da conservare la memoria di  quelle  vicende.  Tali
iniziative  sono,  inoltre,  volte  a   valorizzare   il   patrimonio
culturale,   storico,   letterario   e   artistico   degli   italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in  particolare  ponendo
in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi  e  negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della
costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni
delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all'estero. 
((2-bis. Il Ministero dell'universita' e della  ricerca  indice,  con
cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del  "Giorno  del
ricordo" di cui al comma 1,  in  collaborazione  con  le  universita'
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia  del  corso
triennale che di quello magistrale delle  facolta'  di  architettura,
design, beni culturali, ingegneria e  discipline  delle  arti,  della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi  di  primo  e  di
secondo livello presso  le  istituzioni  dell'AFAM  e  ai  dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato  a  premiare  il  progetto   piu'   meritevole   per   la
realizzazione  di  un'installazione  temporanea,  opera   d'arte   in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di  un  anno  in
occasione  del  Giorno  del  ricordo  in  un  capoluogo  di  regione,
differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
2-ter. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  si  provvede  alla
costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione
di rappresentanti della Federazione delle  associazioni  degli  esuli
istriani,  fiumani  e  dalmati  nonche'  delle  universita'  e  delle
istituzioni dell'AFAM,  che  si  avvale  della  consulenza  a  titolo
gratuito di  storici  dell'arte,  per  l'elaborazione  del  bando  di
concorso e per l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2-bis,   dell'eventuale   premialita'   da
riconoscere,   nonche'   della   citta'   che   annualmente    ospita
l'installazione artistica, nel  limite  della  spesa  autorizzata  ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per  la  partecipazione  al  comitato
tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a  200.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca)). 
3. Il  "Giorno  del  ricordo"  di  cui  al  comma  1  e'  considerato
solennita' civile ai sensi dell'articolo  3  della  legge  27  maggio
1949, n. 260. Esso non  determina  riduzioni  dell'orario  di  lavoro
degli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada   in   giorni   feriali,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
4. Dall'attuazione ((dei commi 1, 2 e 3)) non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.