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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 84

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/4/2004
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Testo in vigore dal: 15-4-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare
l'articolo  2-bis,  comma  10,  recante  disposizioni  urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi,  cosi'  come  modificato  dall'articolo 41, comma 8,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare
gli articoli 32-bis e 13;
  Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258;
  Ritenuta   la  necessita'  di  modificare  il  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
  Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei
deputati;
  Tenuto  conto  che  il  Senato  della Repubblica non ha espresso il
prescritto parere nei termini di legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera  a)  le  parole:  «3 febbraio  1993, n. 29» sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      «d)  decreto  legislativo  n.  165/2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  87 Cost. conferisce tra l'altro al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          amanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - L'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono: omssis.».
              - La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          aniministrazione  e per la semplificazione amministrativa,»
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
              - Il   decreto   legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,
          recante:  «Individuazione delle unita' previsionali di base
          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato.»   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          recante:   «Riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti  di  monitoraggio  evalutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,   n.  59»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193.
              - L'art.  7  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,   e   successive   modificazioni,   recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59» e pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          e' il seguente:
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  2-bis,  comma  10, del
          decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  24 gennaio  2001, n. 19, recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  il  differimento di termini in
          materia   di   trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e
          digitali,   nonche'   per   il   risanamento   di  impianti
          radiotelevisivi»  e  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge  20 marzo  2001,  n.  66,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  24 marzo  2001, n. 70, come modificato dall'art.
          41,  comma  8,  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
          «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di  pubblica
          amministrazione»  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  20 gennaio  2003,  n.  15,  e' il
          seguente:
              «2-bis.   Trasmissioni   radiotelevisive   digitali  su
          frequenze  terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
          banda.
              1.-9. (Omissis).».
              10.  All'art.  3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  «il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'
          adotta».  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi  1  e  3, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni  che  esercita  la  vigilanza  e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.
              11.-15. (Omissis).».
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
          2001, n. 106.
              - Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante:
          «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di organizzazione del Governo» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 giugno  2001,  n. 134, e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              - L'art.  41,  comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n.
          3,  recante:  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica amministrazione» e' il seguente:
              «8.   All'art.   2-bis,  comma  10,  del  decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  "sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
          le  seguenti:  «che  esercita  la  vigilanza e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.».
              - Il   decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,
          recante:   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366,
          reca:  «Modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e la
          struttura  organizzativa del Ministero delle comunicazioni,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n.
          5.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2001,  n.  258,  reca: «Regolamento di organizzazione degli
          uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera del Ministro
          delle   comunicazioni»  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  258 del 2001, come modificato dal presente regolamento,
          e' il seguente:
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
          intendono per:
                a) uffici  di  diretta  collaborazione: gli uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro delle comunicazioni
          e  con  i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle
          comunicazioni,  ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  dell'art.  7 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
                b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;
                c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
                d) decreto   legislativo   n.  165/2001:  il  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni ed interazioni;
                e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
          presso il Ministero delle comunicazioni.».