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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/05/2004, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2004)
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Testo in vigore dal: 1-4-2004
al: 29-5-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare i
pericoli  insorti  a  livello  nazionale e internazionale connessi al
bioterrorismo,  che  impongono  adeguati interventi nei settori della
organizzazione  sanitaria,  della  prevenzione  e del controllo delle
malattie,  con  relativa  analisi  e  gestione dei rischi, nonche' di
disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche
di rilevazione e diagnosi;
  Ritenuta  l'urgenza,  in  rapporto  alle malattie trasmissibili con
particolare  riferimento  al  riemergere  della  SARS,  di assicurare
misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine  di contrastare le emergenze di salute pubblica legate
prevalentemente   alle   malattie   infettive   e   diffusive  ed  al
bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) e'  istituito  presso  il  Ministero  della  salute  un  Centro di
   coordinamento  tra  le  istituzioni  nazionali  e regionali per la
   valutazione  e  gestione  dei  rischi  e per la comunicazione alla
   popolazione  e  agli operatori; e' autorizzata la spesa di euro 32
   milioni  e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila
   per  l'anno  2005  e  di  euro  31  milioni e 900 mila a decorrere
   dall'anno 2006, per l'attivita' ed il funzionamento del Centro;
b) e'  istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla
   genetica  molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di
   diagnosi,  collegato  con  l'Istituto superiore di sanita' e altre
   istituzioni  scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
   Milano; sono autorizzate le seguenti spese:
   1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6
   milioni  e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila
   a  decorrere  dall'anno  2006, finalizzata al funzionamento e alla
   ricerca  in base a un programma approvato con decreto del Ministro
   della  salute,  nonche',  per quanto di pertinenza dello Stato, al
   rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
   2)  la  spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi
   di  ristrutturazione  degli  edifici adibiti a sede dell'Istituto,
   nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei
   relativi progetti al Ministero della salute;
c) al  fine  di assicurare il collegamento funzionale operativo con i
   laboratori  avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo
   delle  metodiche e la preparazione degli operatori, e' autorizzata
   la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12
   milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila
   per l'anno 2006.