stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 53

Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/3/2004
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  febbraio  2003,  n.  14,  ed,  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
recante  modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
  Vista  la  direttiva  2001/93/CE  della Commissione, del 9 novembre
2001,  recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3. - 1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti
requisiti:
    a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino
all'ingrasso  allevato  in  gruppo,  escluse  le  scrofette  dopo  la
fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
      1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
      2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
      3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
      4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
      5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
      6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
      7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
    b)   le  superfici  libere  totali  a  disposizione  di  ciascuna
scrofetta  dopo  la  fecondazione  e di ciascuna scrofa qualora dette
scrofette   o   scrofe   siano  allevate  in  gruppi,  devono  essere
rispettivamente  di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione
sono allevati in gruppi di:
      1)  meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono
essere aumentate del 10%;
      2)  40  o piu' animali, le superfici libere disponibili possono
essere ridotte del 10 %;
    c)   le   pavimentazioni   devono  essere  conformi  ai  seguenti
requisiti:
      1)  per  le  scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide
una  parte  della  superficie  di cui alla lettera b), pari ad almeno
0,95  mq  per  scrofetta  e  ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere
costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15%
alle aperture di scarico;
      2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati
in gruppo:
        a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
          1) 11 mm per i lattonzoli;
          2) 14 mm per i suinetti;
          3) 18 mm per i suini all'ingrasso;
          4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
        b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
          1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
          2)  80  mm  per  i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe.
  2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le
scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.
  3.  Le  scrofe  e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel
periodo  compreso  tra  quattro  settimane dopo la fecondazione e una
settimana  prima della data prevista per il parto. I lati del recinto
dove  viene  allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere
una  lunghezza  superiore  a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6
animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere
una lunghezza superiore a 2,4 m.
  4.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le
scrofette  allevate  in  aziende  di meno di 10 scrofe possono essere
allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a
condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
  5.  Fatti  salvi  i  requisiti  di cui all'allegato, le scrofe e le
scrofette  devono  avere accesso permanente al materiale manipolabile
che   soddisfi  almeno  i  pertinenti  requisiti  elencati  in  detto
allegato.
  6.  Le  scrofe  e  le  scrofette  allevate  in gruppo devono essere
alimentate  utilizzando  un  sistema  idoneo  a garantire che ciascun
animale  ottenga  mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche
in situazione di competitivita'.
  7.  Per  calmare  la  fame  e tenuto conto del bisogno di masticare
tutte  le  scrofe  e  le  scrofette  asciutte gravide devono ricevere
mangime  riempitivo  o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi'
come alimenti ad alto tenore energetico.
  8.  I  suini  che  devono  essere  allevati  in  gruppo,  che  sono
particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o
che  sono  malati  o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in
recinto individuale.
  9.  Il  recinto  individuale  di  cui  al  comma  8 deve permettere
all'animale  di  girarsi  facilmente se cio' non e' in contraddizione
con specifici pareri veterinari.
  10.  Le  aziende  che, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, iniziano l'attivita' o sono ricostruite o adibite a tale uso
per  la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma
1,  lettere  b) e c), ed ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato
termine.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2013, le medesime disposizioni
devono  essere  applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui
al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.
  11.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A,
punto  2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite
a  tale  uso  per  la  prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1°
gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  ed i regolamenti CE vengono forniti
          gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita'   europee   (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art.  117  della  Costituzione  cosi'  recita: "La
          potesta'  legislativa  e'  esercitata  dallo  Stato e dalle
          regioni   nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002". L'art. 1 cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.".
              -   La   direttiva   del  Consiglio  n.  2001/88/CE  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          1° dicembre 2001, n. L 316;
              -  La  direttiva  della  Commissione  n.  2001/93/CE e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          1° dicembre 2001, n. L 316.
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 534,
          reca: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".