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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395

Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2004
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Testo in vigore dal: 26-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
  Acquisito   il   parere   del  Consiglio  generale  degli  italiani
all'estero,   di  cui  dell'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge
6 novembre  1989,  n.  368,  e successive modificazioni, reso in data
21 novembre 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  italiani  nel mondo e del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
    b)   «elenco   aggiornato»,  l'elenco  aggiornato  dei  cittadini
italiani  residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    c) «elettore»,    il    cittadino    italiano   residente   nella
circoscrizione  consolare  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, della
legge,  iscritto  nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8,
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104;
    d) «ufficio  consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29,
comma  primo,  primo  periodo,  della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni;
    e) «circoscrizione    consolare»,    l'ambito    di    competenza
territoriale dell'ufficio consolare;
    f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
  2.  Ai  fini  della  legge  e  del  presente regolamento, per «data
stabilita  per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si
intende  l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le
schede votate all'ufficio consolare.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
  Acquisito   il   parere   del  Consiglio  generale  degli  italiani
all'estero,   di  cui  dell'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge
6 novembre  1989,  n.  368,  e successive modificazioni, reso in data
21 novembre 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  italiani  nel mondo e del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
    b)   «elenco   aggiornato»,  l'elenco  aggiornato  dei  cittadini
italiani  residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    c) «elettore»,    il    cittadino    italiano   residente   nella
circoscrizione  consolare  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, della
legge,  iscritto  nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8,
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104;
    d) «ufficio  consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29,
comma  primo,  primo  periodo,  della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni;
    e) «circoscrizione    consolare»,    l'ambito    di    competenza
territoriale dell'ufficio consolare;
    f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
  2.  Ai  fini  della  legge  e  del  presente regolamento, per «data
stabilita  per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si
intende  l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le
schede votate all'ufficio consolare.