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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394

Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonchè di banche e di altre istituzioni finanziarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2005
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2001/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   27 settembre   2001,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE,  83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione  per  i  conti  annuali  e  consolidati di taluni tipi di
societa', nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2001), ed in particolare
gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
30,  che  dispone  il  differimento del termine per l'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;
  Vista  la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice
civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione   delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante
attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai  conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e  della  direttiva  89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita'  dei  documenti  contabili delle succursali, stabilite in
uno  Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Nota integrativa del bilancio di esercizio
    1.  Nel  codice  civile,  dopo  l'articolo  2427,  e' inserito il
seguente:
  <<2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli
strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:
    1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
      a) il loro fair value;
      b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
    2)  per  le  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte  a un valore
superiore  al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in
societa'  controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle
partecipazioni in joint venture:
      a) il valore contabile e il fair value delle singole attivita',
o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
      b)  i  motivi  per  i  quali  il  valore contabile non e' stato
ridotto,  inclusa  la  natura degli elementi sostanziali sui quali si
basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono
considerati  strumenti  finanziari  derivati anche quelli collegati a
merci  che  conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente il
diritto  di  procedere alla liquidazione del contratto per contanti o
mediante  altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le  esigenze  previste  dalla  societa'  che  redige  il  bilancio di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
    b) il  contratto  sia  stato destinato a tale scopo fin dalla sua
conclusione;
    c)  si  prevede  che  il contratto sia eseguito mediante consegna
della merce.
  3. Il fair value e' determinato con riferimento:
    a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali
e'  possibile  individuare  facilmente  un mercato attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo,  il  valore  di  mercato  puo' essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo;
    b) al  valore  che  risulta  da modelli e tecniche di valutazione
generalmente  accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non sia
possibile  individuare  facilmente  un mercato attivo; tali modelli e
tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
  4.  Il  fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri
indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.
  5.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
2428,  comma  2,  numero  6-bis)  per  la  definizione  di  strumento
finanziario,  di  strumento  finanziario derivato, di fair value e di
modello  e  tecnica  di  valutazione  generalmente  accettato,  si fa
riferimento    ai   principi   contabili   riconosciuti   in   ambito
internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.>>.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2001/65/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          283 del 27 ottobre 2001.
              -  La  direttiva  78/660/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          222 del 14 agosto 1978.
              -  La  direttiva  83/349/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          211 del 3 agosto 1983.
              -  La  direttiva  86/635/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          316 del 23 novembre 1988.
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 e' pubblicato in
          GUCE n. L 243 dell'11 settembre 2002.
              -  La  legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: <<Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          2001)>>.  Gli  articoli 1,  2  e  l'allegato B della citata
          legge, cosi' recitano:
              <<Art.   1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.
              Art.  2  (Principi  e  criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a)   le   amministrazioni   direttamente  interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c)  salva  l'applicazione delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
          via  alternativa  o  congiunta,  solo  nei  casi  in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento  interno,  ivi  compreso  l'ecosistema. In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso   saranno   previste   sanzioni   identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto  alle  infrazioni  alle  disposizioni  dei decreti
          legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
          eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
          quanto  non  sia  possibile  fare  fronte  con i fondi gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,  osservando  altresi'  il  disposto  dell'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti  legislativi  individueranno,  attraverso  le  piu'
          opportune  forme di coordinamento rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni,  le procedure per salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili.
                                                           Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio elettronico, nel mercato interno (<<direttiva sul
          commercio elettronico>>).
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001,  che  modifica la direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta   da  fonti  energetiche  innovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.>>.
              - La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del
          codice civile reca: <<Del bilancio>>.
              -  Il  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca:
          <<Attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e 83/349/CEE in
          materia  societaria, relative ai conti annuali consolidati,
          ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990,
          n. 69>>.
              -  La  legge  26 marzo  1990,  n. 69, reca: <<Delega al
          Governo   per  l'attuazione  di  direttive  comunitarie  in
          materia societaria>>. L'art. 1. comma 1, cosi' recita:
              <<Art.  1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare,  entro il termine di dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
          attuazione  alle  direttive  del  Consiglio delle Comunita'
          europee  n.  78/660  del  25 luglio  1978  e  n. 83/349 del
          13 giugno  1983, esercitando le opzioni in esse previste in
          conformita'  dei  seguenti  principi  e criteri direttivi e
          fissando  congrui  termini  per  l'entrata  in vigore delle
          norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
                a)   realizzare   l'obiettivo   della  completezza  e
          analiticita'   dell'informazione   del   bilancio,  con  le
          semplificazioni  consentite dalla direttiva per le societa'
          di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
          e   capacita'  informativa  assicurato  dalle  disposizioni
          vigenti;
                b) adottare  schemi di conti annuali corrispondenti a
          quelli  previsti  dagli  articoli 9 e 23 della direttiva n.
          78/660,  con  facolta'  di  utilizzare  anche le previsioni
          dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della
          stessa  direttiva  per  il rispetto di quanto indicato alla
          lettera a);
                c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
          voci   dei   conti   annuali,   le  regole  detratte  dagli
          articoli 31  e  42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59
          della  medesima  direttiva,  come  modificato  dall'art. 45
          della  direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a
          specifici  interventi  legislativi la disciplina dei metodi
          di valutazione di cui all'art. 33;
                d) assicurare,  nella misura compatibile con le leggi
          vigenti    in   materia   tributaria,   l'autonomia   delle
          disposizioni  tributarie  di  quelle  dettate in attuazione
          della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
          e  perdite  sia  indicato in quale misura la valutazione di
          singole  voci sia stata influenzata dall'applicazione della
          normativa tributaria;
                e) prevedere  e  regolare  la  redazione  di  bilanci
          consolidati,  salvaguardate  le  esigenze  delle imprese di
          minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art.
          6  della direttiva n. 83/349, con riferimento alle societa'
          di  capitali,  alle  cooperative e alle mutue assicuratrici
          che controllino altre imprese;
                f) estendere  la disciplina di cui alla lettera e) ad
          altri  enti  a  carattere  imprenditoriale, in relazione ai
          quali  si  presentano  esigenze  analoghe  in rapporto alle
          finalita' della direttiva;
                g) considerare  fattispecie  di  controllo,  per  gli
          effetti  stabiliti  dalla  lettera f), almeno quelle in cui
          un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea  ordinaria  di  altra  impresa, computando a
          tali  fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
          societa'  fiduciarie  e  a persone interposte, ma non anche
          quelli spettanti per conto di terzi;
                h)   prevedere   la  possibilita'  di  effettuare  un
          consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
          secondo  quanto  previsto  dall'art.  32 della direttiva n.
          83/349;
                i) esonerare  dalla  disciplina  di  attuazione delle
          direttive  sopra  indicate,  indipendentemente  dalla  loro
          forma  giuridica,  gli  enti  creditizi  e  le  imprese che
          svolgono    in    via   esclusiva   o   prevalente,   anche
          indirettamente,  attivita'  di  raccolta  e collocamento di
          pubblico  risparmio  o  attivita'  finanziaria,  o  ad essa
          assimilabile,   come   definita  dall'art.  1  della  legge
          17 aprile  1986,  n. 114, salvo che essa non consista nella
          detenzione  in via esclusiva o prevalente partecipazioni in
          societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o
          finanziaria;
                l)  modificare  la  formulazione  dell'art.  2359 del
          codice  civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
          le  disposizioni  che  individuano  i  casi  in cui ricorre
          l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
                m) apportare  le  ulteriori  modificazioni necessarie
          per  il  coordinato  adattamento  del  sistema vigente alle
          innovazioni   conseguenti  all'attuazione  delle  direttive
          previste dal presente articolo.>>.
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 87,
          recante:   <<Attuazione   della  direttiva  n.  86/635/CEE,
          relativa  ai  conti  annuali  ed ai conti consolidati delle
          banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva
          n.   89/117/CEE,  relativa  agli  obblighi  in  materia  di
          pubblicita'   dei  documenti  contabili  delle  succursali,
          stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed
          istituti  finanziari  con  sede sociale fuori di tale Stato
          membro>>  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 14
          febbraio 1992, n. 37, Supplemento Ordinario.
              -  La  direttiva  89/117/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          044 del 16 febbraio 1989.