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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 35

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2004
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 28-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  7 novembre  2003, con la partecipazione del Presidente
della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di attuazione
dell'articolo 21,  terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana
approvato  con  regio  decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455,
convertito  dalla  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle
attivita'  preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione
del   presente  decreto,  informano  i  rispettivi  comportamenti  al
principio di leale collaborazione.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di  emanare  i  decreti aventi valore
          dileggi e regolamenti.
              -  Il regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          che  ha  approvato  lo  Statuto della regione siciliana, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
          n.  133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
          costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
              -  Il  testo  dell'art. 21 dello statuto speciale della
          regione siciliana e' il seguente:
              «Art. 21 (Il Presidente e' Capo del Governo regionale e
          rappresenta  la Regione). - Egli rappresenta altresi' nella
          regione  il  Governo dello Stato, che puo' tuttavia inviare
          temporaneamente  propri  commissari  per  l'esplicazione di
          singole funzioni statali.
              Col  rango  di  Ministro  partecipa  al  Consiglio  dei
          Ministri,   con   voto   deliberativo   nelle  materie  che
          interessano la regione.».
              -  L'art.  43  dello  Statuto  della  regione siciliana
          prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto.
          Nota all'art. 1:
              -  L'art.  21  dello  statuto, nonche' il regio decreto
          legislativo  15 maggio  1946,  n.  455, che ha approvato lo
          statuto  medesimo,  convertito  dalla  legge costituzionale
          26 febbraio  1948,  n.  2,  sono  citati  nelle  note  alla
          premesse.