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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2003, n. 390

Proroga del termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/2/2004
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo
5;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
10 dicembre 2003;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 15 dicembre
  2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  per il compimento delle attivita' formative per il
personale che gia' esercita funzioni di informazione e comunicazione,
previsto  dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  settembre  2001,  n.  422, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2003 CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 133
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1998, n. 400:
              "  1.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     "Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche".
              -  La  legge  7 giugno  2000,  n. 150, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   13 giugno   2000,   n.   136,  reca:
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione    delle   pubbliche   amministrazioni".   Si
          trascrive il testo dell'art. 5:
              "Art.  5.  -  1.  Con  regolamento da emanare, ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, si provvede alla
          individuazione  dei  titoli  per l'accesso del personale da
          utilizzare  presso  le  pubbliche  amministrazioni  per  le
          attivita'  di  informazione e di comunicazione. Il medesimo
          regolamento  prevede  e  disciplina altresi' gli interventi
          formativi  e  di  aggiornamento  per  il personale che gia'
          svolge attivita' di informazione e di comunicazione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 settembre  2001,  n.  422
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4 dicembre 2001, n.
          282):
              "Art.  6 (Norma di prima applicazione). - 1. In fase di
          prima    applicazione    del   presente   regolamento,   le
          amministrazioni  possono  confermare  l'attribuzione  delle
          funzioni   di   comunicazione   di  cui  all'art.  2  e  di
          informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 al personale
          dei  ruoli  organici  che  gia'  svolgono tali funzioni. La
          conferma  puo'  essere  effettuata  anche  se  il  predetto
          personale  e'  sfornito  dei  titoli specifici previsti per
          l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di
          informazione, in mancanza del requisito professionale della
          iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
              2.     Le     amministrazioni,    per    la    conferma
          dell'attribuzione  delle funzioni gia' svolte dal personale
          in  servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati
          dal  successivo  art.  7, l'adozione di programmi formativi
          nei   limiti  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
          avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,
          della   Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione
          locale,  del  Formez,  degli  istituti  e  delle  scuole di
          formazione  esistenti  presso  le  amministrazioni  stesse,
          delle  universita'  ed  istituti  universitari  e  di altri
          soggetti  pubblici  e di societa' private specializzate nel
          settore.  I  programmi annuali della Scuola superiore della
          pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente
          adeguati  per  far  fronte  prioritariamente  alle esigenze
          formative previste dal presente regolamento.
              3.  Le  attivita'  formative  del personale in servizio
          sono  portate  a  compimento  dalle  amministrazioni  entro
          ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento.
              4.  E'  esonerato  dalla partecipazione al programma di
          formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, gia'
          in  possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che
          ha   frequentato   corsi  di  formazione  in  comunicazione
          pubblica   di   durata  non  inferiore  a  quelle  previste
          dall'allegato  A,  lettera  a),  del  presente regolamento,
          organizzati   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione,  dal  Formez, dalla Scuola superiore della
          pubblica amministrazione locale, da universita' ed istituti
          universitari  e  altre  scuole  pubbliche nonche' strutture
          private  aventi  i  requisiti  di  cui  all'allegato  B  al
          presente  regolamento.  I  moduli  formativi,  relativi  ai
          contenuti   previsti   nel   percorso   didattico   di  cui
          all'allegato    A,    gia'    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni   potranno  essere  computabili  sul  piano
          quantitativo  ai  fini  dell'assolvimento  degli interventi
          formativi di cui al successivo art. 7.
              5.   Il   personale   confermato  nell'esercizio  delle
          funzioni  di  comunicazione ed informazione e' assegnato ad
          altre  funzioni  se non svolge, nel termine di cui al comma
          3,  il  programma  formativo  previsto  in  relazione  alla
          tipologia   e  al  livello  della  funzione  svolta  presso
          l'amministrazione di appartenenza.".