stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla  promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno dell'elettricita';
  Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l'articolo 43 e l'allegato B;
  Vista  la  legge  31  luglio  2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
  Vista  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica ed
esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla Convenzione quadro delle
Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
  Vista  la  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002 recante
revisione  delle  linee  guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione  delle  emissioni  dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
  Visto  il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili,  approvato  dal  CIPE  con la deliberazione n. 126 del 6
agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253 del 27
ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche    ed    elettrodotti,    idrocarburi   e   geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  per  i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria  ed  internazionale  vigente,  nonche'  nel  rispetto dei
principi  e  criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
    a)  promuovere  un  maggior  contributo  delle  fonti energetiche
rinnovabili  alla  produzione  di  elettricita'  nel relativo mercato
italiano e comunitario;
    b)   promuovere  misure  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
    c)  concorrere  alla  creazione  delle  basi per un futuro quadro
comunitario in materia;
    d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla  promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno dell'elettricita';
  Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l'articolo 43 e l'allegato B;
  Vista  la  legge  31  luglio  2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
  Vista  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica ed
esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla Convenzione quadro delle
Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
  Vista  la  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002 recante
revisione  delle  linee  guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione  delle  emissioni  dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
  Visto  il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili,  approvato  dal  CIPE  con la deliberazione n. 126 del 6
agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253 del 27
ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche    ed    elettrodotti,    idrocarburi   e   geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  per  i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria  ed  internazionale  vigente,  nonche'  nel  rispetto dei
principi  e  criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
    a)  promuovere  un  maggior  contributo  delle  fonti energetiche
rinnovabili  alla  produzione  di  elettricita'  nel relativo mercato
italiano e comunitario;
    b)   promuovere  misure  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
    c)  concorrere  alla  creazione  delle  basi per un futuro quadro
comunitario in materia;
    d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.