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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 381

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1,
lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 287, recante
riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma  amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  1  (Natura  e  compiti della Scuola superiore della pubblica
amministrazione).   -   1.   La   Scuola   superiore  della  pubblica
amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di
alta  cultura  e  formazione,  posta nell'ambito e sotto la vigilanza
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dotata di autonomia
organizzativa   e   contabile   nei   limiti  delle  proprie  risorse
economico-finanziarie.
  2. Sono compiti della Scuola:
    a)  il  reclutamento  dei dirigenti e dei funzionari dello Stato,
secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
    b)  la  cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa
iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti
previsti dalle leggi in vigore;
    c) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti
e  dei  funzionari  dello  Stato,  secondo  le procedure e nei limiti
previsti dalle leggi in vigore;
    d) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta,
di  attivita'  di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  e  per  le  amministrazioni  pubbliche  su
tematiche   istituzionali,  progetti  di  riforma  e  in  materia  di
innovazione    amministrativa,   formazione   e   di   organizzazione
dell'attivita'  formativa.  La  Scuola  valuta altresi', su richiesta
delle  amministrazioni  statali  e sulla base di apposite indicazioni
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o del Ministro per la
funzione  pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte formative
presentate  da  soggetti  terzi  e  la  loro rispondenza ai requisiti
richiesti e svolge attivita' di monitoraggio;
    e)  il  coordinamento  delle  attivita'  delle  scuole  pubbliche
statali  di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo
e  l'individuazione  e  l'attuazione  di forme di cooperazione con le
scuole  pubbliche  diverse  da quelle dello Stato, nel rispetto delle
reciproche  sfere di autonomia e di competenza; nonche' la cura di un
osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale
delle  amministrazioni  pubbliche  e  la  redazione  di uno specifico
studio  annuale  che  raffronti  specificamente detti bisogni con gli
interventi attuati;
    f)  la  cura  dei  rapporti  con  gli organismi e le strutture di
formazione  similari  di  altri  Paesi,  la  definizione  con essi di
accordi,  di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di
scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative
di  collaborazione  e  di  scambio  di  funzionari,  anche  ai  sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    g)  lo  svolgimento,  su richiesta, di attivita' di formazione di
personale delle amministrazioni di altri Paesi;
    h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e
private,  universita'  e istituti di alta cultura pubblici e privati,
italiani  e  stranieri,  amministrazioni  pubbliche  e  istituzioni e
societa'  private,  di  attivita' di ricerca e studio nell'ambito dei
propri  fini  istituzionali,  nonche'  la pubblicazione di ricerche e
studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.
  3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola
per  il  coordinamento  delle  attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici,   di   promozione   dell'innovazione  amministrativa  e  di
collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
  4.  Fermo  restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la
Scuola  puo'  svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico
dei   committenti,   attivita'  di  formazione  del  personale  delle
amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti
gestori di servizi pubblici.
  5.  La  Scuola  continua ad essere iscritta nell'apposito schedario
dell'anagrafe  delle  ricerche,  istituito  ai  sensi del terzo comma
dell'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio   1980,   n.  382.  Essa  puo'  promuovere  o  partecipare  ad
associazioni  e  consorzi,  nonche'  stipulare  accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
  Art.  2  (Organi  e struttura della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). - 1. Sono organi della Scuola:
    a) il comitato di indirizzo;
    b) il direttore;
    c) il comitato operativo;
    d) il dirigente amministrativo.
  2.  Il  comitato  di  indirizzo  e'  presieduto  dal Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o dal Ministro per la funzione pubblica ove
nominato,  ovvero  da  un  loro  rappresentante,  ed e' composto come
segue:
    a) dal direttore;
    b)   dal   Presidente   del  Consiglio  di  Stato  o  da  un  suo
rappresentante;
    c)   dal   Presidente   della   Corte  dei  conti  o  da  un  suo
rappresentante;
    d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;
    e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane o da un suo rappresentante;
    f)   dal  presidente  dell'Accademia  dei  Lincei  o  da  un  suo
rappresentante;
    g)  dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un
suo  rappresentante. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la
presenza  della  maggioranza  dei  componenti. La partecipazione alle
riunioni  del  comitato  non  da'  titolo  ad emolumenti o compensi a
qualsiasi  titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei  presenti.  In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso
la  Scuola,  incaricato  dal  direttore.  Il comitato di indirizzo e'
riunito  su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta
all'anno   per   l'approvazione  del  programma  di  massima  di  cui
all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facolta' di richiedere la
convocazione  del  comitato  di indirizzo, motivandone le ragioni. Il
comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:
    a) fornisce gli indirizzi sulle attivita' della Scuola;
    b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui
all'articolo 6, comma 1;
    c)  adotta  gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto
legislativo,  dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.
Alle  riunioni  del  comitato  di  indirizzo  puo'  essere invitato a
partecipare,  senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per
le questioni inerenti alla sua diretta competenza.
  3.  Il  direttore  ha  la  legale rappresentanza della Scuola ed e'
nominato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
ove  nominato.  Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e
comprovata   qualificazione  che  abbiano  ricoperto  per  almeno  un
quinquennio  incarichi  di direzione di uffici dirigenziali generali,
professori  universitari  di  ruolo o soggetti equiparati, magistrati
ordinari,  amministrativi  o  contabili con qualifica di consigliere,
avvocati  dello  Stato  almeno  alla  terza  classe  di  stipendio  e
consiglieri  parlamentari. Il direttore puo' essere, altresi', scelto
tra   soggetti   parimenti   dotati   di   particolare  e  comprovata
qualificazione  professionale,  che  abbiano  diretto  per  almeno un
quinquennio  istituzioni  pubbliche  o private di alta formazione. Il
direttore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato.
  4.  Il  direttore,  in  qualita'  di  vertice  dell'istituzione, in
attuazione  del  programma  annuale  di  cui all'articolo 6, comma 1,
assicura   lo   svolgimento   delle  attivita'  istituzionali  ed  e'
responsabile  dell'attivita'  didattica  e  scientifica della Scuola,
nomina  le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo
le  norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste
dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di
cui all'articolo 5.
  5.  Il  comitato  operativo  e'  composto  dal  direttore,  che  lo
presiede,  e  da  tre membri nominati direttamente dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La
competenza  in ordine alla nomina non puo' formare oggetto di delega.
La  nomina  a  membro del comitato operativo e la partecipazione alle
riunioni  non  da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo
dovuti.  Per  la  validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza
della  maggioranza  dei  componenti.  Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dirigente  in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il
comitato  operativo  e'  riunito su convocazione del direttore che lo
presiede.  In  caso  di  parita'  prevale  il voto del presidente. Il
direttore  puo'  invitare  a  partecipare  alle riunioni del comitato
operativo,  senza  diritto  di  voto,  il dirigente amministrativo, i
responsabili  di settore, i responsabili di area ed i responsabili di
sede,  quando  la  loro  partecipazione  e'  opportuna  in  relazione
all'oggetto   della   riunione.   Il  comitato  operativo  e'  organo
consultivo  del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre
al  suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente
decreto   legislativo,  dal  regolamento  e  dalle  delibere  di  cui
all'articolo 5.
  6.  Il  dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di prima
fascia  dello  Stato  e  i  dirigenti di amministrazioni pubbliche di
livello   equivalente   in  base  ai  rispettivi  ordinamenti  ed  e'
incaricato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del  Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del
direttore.  Il  dirigente  amministrativo resta in carica per quattro
anni e puo' essere confermato.
  7.  Il  dirigente  amministrativo  e'  responsabile  della gestione
amministrativa  ed  esercita  le  attribuzioni  previste dal presente
decreto   legislativo,  dal  regolamento  e  dalle  delibere  di  cui
all'articolo  5. L'ufficio del dirigente amministrativo e' di livello
dirigenziale generale.
  8.  Il  direttore  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle attivita'
didattiche  e  scientifiche  di  cui  al comma 4, dai responsabili di
settore,  ai  quali sono attribuiti specifici ambiti di attivita' per
il  perseguimento  degli  obiettivi  istituzionali  della  Scuola.  I
responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati
dal  direttore  della  Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche
direttive.  I  responsabili  di  settore  sono scelti tra dirigenti o
soggetti  equiparati,  professori universitari e magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello  Stato  e  consiglieri
parlamentari,  nonche'  tra  chi  possieda  comunque  una  comprovata
qualificazione   professionale   nel   settore  dell'alta  formazione
pubblica  e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore
restano  in  carica  per  due  anni,  salvo conferma. Ad essi possono
venire  affidate  risorse  umane  e  finanziarie  in conformita' agli
obiettivi  loro  assegnati.  Il  direttore  affida  ad uno di essi il
compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore
puo'  comunque  delegare  le  funzioni  didattiche  e scientifiche ai
responsabili  di settore, ivi comprese le attivita' di raccordo della
Scuola   con   le  istituzioni  pubbliche  e  private,  nazionali  ed
internazionali.
  9.  Il  direttore  e  i  responsabili  di settore, se dipendenti di
amministrazioni  pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione
di   fuori   ruolo,  aspettativa  o  comando,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
  10. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso
amministrazioni   pubbliche,  conservano  il  trattamento  economico,
comunque   definito,   relativo   alla   qualifica  posseduta  presso
l'amministrazione  di  appartenenza.  Il trattamento del direttore e'
incrementato  da  un'indennita'  di  carica  stabilita  con  apposito
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
la  funzione  pubblica,  ove  nominato,  di  concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze.  Il  trattamento  economico  dei
responsabili  di  settore  e' incrementato da un'indennita' di carica
stabilita,  nei  limiti  delle  risorse  economico-finanziarie  della
Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5.
  11.   In  caso  di  affidamento  degli  incarichi  a  soggetti  non
provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e'
definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili.
  12.  Il  direttore  si avvale di responsabili di area, scelti dallo
stesso  nell'ambito  dei  docenti  collocati  fuori  ruolo,  ai quali
compete  assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle aree di
rispettiva  competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di
area  e'  stabilita  dal  direttore,  secondo  quanto  previsto nelle
delibere  di  cui  all'articolo  5  e  comunque  per  un  periodo non
superiore  ai  quattro  anni, salvo conferma. Il loro numero non puo'
essere superiore a dieci.
  13.  I  dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito
il  comitato  operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente
amministrativo.
  Art.  3  (Sede  centrale  e  sedi distaccate della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione). - 1. La Scuola ha sede in Roma. Le
attivita'  della  Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le
sedi  distaccate  sono  quelle  esistenti  alla  data dell'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
  2.   Il   mutamento   della   sede  centrale,  l'istituzione  o  la
soppressione  di  una  sede  distaccata  avvengono  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, ove nominato.
  3.  A  ciascuna  sede  distaccata  e' preposto un dirigente, il cui
incarico   e'  conferito  dal  direttore  della  Scuola,  sentito  il
dirigente  amministrativo,  tra  i  dirigenti  assegnati alla stessa,
ovvero tra i dirigenti dello Stato.
  4.   Il   personale   non   docente  e  le  risorse  necessarie  al
funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo
le modalita' stabilite con le delibere di cui all'articolo 5.
  5.  I  responsabili  di  sede  assicurano  il  funzionamento  della
struttura  loro  affidata  ed  il  regolare  andamento dell'attivita'
gestionale  e  didattico-formativa, in attuazione delle direttive del
direttore  e,  per  quanto riguarda le materie di sua competenza, del
dirigente  amministrativo.  Sono  altresi' responsabili del personale
non docente assegnato alla sede.
  Art.  4  (Incarichi).  -  1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti
esterni,  di  professionalita'  e  competenze  utili allo svolgimento
delle  sue  attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica
ed   alla   ricerca,   e   di   personale   docente   di   comprovata
professionalita' collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo,
comando   o  aspettativa,  se  l'incarico  non  consente  il  normale
espletamento   delle   proprie   funzioni   nell'amministrazione   di
appartenenza.  Puo',  inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche
temporaneamente,  di specifiche attivita' di insegnamento e conferire
a   persone   di   comprovata  professionalita'  specifici  incarichi
finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.
  2.  I  docenti  di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra
dirigenti   di   amministrazioni   pubbliche,  professori  o  docenti
universitari,   magistrati   ordinari,  amministrativi  e  contabili,
avvocati  dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti
di comprovata professionalita' italiani o stranieri.
  3.  Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore
della  Scuola,  sentiti  gli  eventuali  responsabili di area, con le
modalita'  stabilite  nelle  delibere  di  cui  all'articolo  5.  Gli
incarichi  ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando,
aspettativa  o  fuori  ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il
comitato operativo.
  4.  I  docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo,  per  il  tempo  dell'incarico sono equiparati, ad ogni
effetto  giuridico,  ai  professori universitari di prima fascia, con
salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in
godimento.  Con  le  delibere  di  cui  all'articolo  5  puo'  essere
stabilito  un  incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel
tempo  e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.
Tale  incremento e' posto a carico del bilancio della Scuola mediante
utilizzo  delle  risorse  derivanti  per  attivita'  svolte per conto
terzi.
  5.  Ai  docenti  incaricati  di responsabilita' di area, nonche' di
altri  specifici  incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta
un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura
comunque  non  superiore  ad  un  quinto  del  compenso  spettante al
direttore. Tale compenso e' posto a carico del bilancio della Scuola.
  6.  Il  numero  complessivo dei docenti di cui al com-ma 4 non puo'
superare le trenta unita'.
  Art.   5   (Organizzazione  interna,  funzionamento  e  regolamento
contabile  e  finanziario).  -  1. Il direttore definisce con proprie
delibere,   sentito  il  comitato  operativo  e  per  quanto  di  sua
competenza  il  dirigente  amministrativo,  l'organizzazione  interna
della  Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento; stabilisce altresi' le modalita' di attribuzione degli
incarichi  di  cui  all'articolo  4  e  degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
  2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero del Ministro per la
funzione  pubblica,  ove nominato. Le delibere con cui si determinano
le  indennita'  di carica dei responsabili di settore, gli incrementi
del  compenso  dei  docenti  di  cui  all'articolo  4, comma 4, ed il
compenso  spettante  ai  docenti  ai sensi dell'artico-lo 4, comma 5,
sono  sottoposte  anche all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  L'approvazione  deve  essere esercitata entro trenta
giorni  dal  ricevimento  delle  delibere.  Trascorso tale termine le
delibere si intendono approvate.
  3. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola e' approvato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, sentito
il direttore della Scuola.
  Art.  6 (Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola). - 1.
La  dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente,
in  sede  di  bilancio  dello  Stato, in misura adeguata ad attuare i
compiti  istituzionali.  Entro  il  mese  di  aprile  di ogni anno il
direttore,   sentito   il   comitato   operativo   ed   il  dirigente
amministrativo,  anche  al  fine  di  consentire la determinazione di
detta  dotazione  minima finanziaria, nonche' i capi dipartimento o i
titolari   degli   uffici   dirigenziali  generali  responsabili  del
personale  delle  amministrazioni  statali  e  della loro formazione,
eventualmente  riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al
comitato  di  indirizzo un programma di massima delle attivita' della
Scuola  per  il  successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il
programma  e'  trasmesso  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.
  2.  Nel  programma  possono essere previste attivita' della Scuola,
comunque  rientranti  nei propri fini istituzionali, da svolgersi con
dotazione  finanziaria  ulteriore e diversa da quella minima prevista
nel   bilancio  dello  Stato,  anche  attraverso  l'accesso  a  fondi
nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a  procedure  concorsuali  anche  in  associazione con altri soggetti
pubblici e privati.
  3.  Sono  in  ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri
finanziari  per  le  spese  di  funzionamento e di mantenimento delle
sedi,  del  personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  4, comma 4, salvo quanto stabilito
dall'articolo 4, commi 4 e 5.
  Art.  7  (Disposizioni transitorie). - 1. I fabbisogni di personale
non   docente   sono   definiti,  fatta  salva  la  disciplina  della
contrattazione  collettiva  in  materia,  nell'ambito  del  programma
annuale delle attivita'.
  2.  Al  fine  di  garantire la continuita' dell'attivita' formativa
della  Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al
termine  del  rispettivo  mandato. A tal fine il segretario assume le
funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto cessa dalle
proprie  funzioni  al  momento della nomina del comitato operativo ai
sensi dell'articolo 2, comma 5.
  3.  Fino  all'adozione  di  nuove delibere ai sensi dell'articolo 5
continua  a  trovare  applicazione,  in  quanto  compatibile  con  le
disposizioni  del  presente decreto legislativo, la delibera relativa
all'organizzazione  interna e al funzionamento della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione  adottata in data 9 dicembre 1999 ed
approvata  dal  Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre
1999, e successive modificazioni.
  4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Art.  8  (Riordino  della  Scuola  superiore  dell'economia e delle
finanze). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
all'articolo  2,  commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo
4,  commi  1,  2,  4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonche' i principi
desumibili  dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6
del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per
il  regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 1, lettera a), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;".
              - Il  testo  dell'art.  12,  comma  1, lettere s) e t),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)-r) (omissis);
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della Scuola superiore della pubblica.".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
          "Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche".
              - L'art.  1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137
          (Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici), e' il seguente:
              "1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          nel  rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
          e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  correttivi  o  modificativi di
          decreti  legislativi  gia'  emanati, ai sensi dell'art. 11,
          comma  1,  lettere a),  b),  c)  e d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto
          previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          come modificato dall'art. 2 della presente legge.".
          Note all'art. 1:
          Articolo unico - Sub art. 1.
              - L'art.  32  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165  (per  il  titolo vedi nelle note alle premesse), e' il
          seguente:
              "Art.  32  (Scambio  di funzionari appartenenti a Paesi
          diversi  e  temporaneo  servizio all'estero). - 1. Anche al
          fine  di  favorire  lo scambio internazionale di esperienze
          amministrative,    i   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche,  a  seguito  di appositi accordi di reciprocita'
          stipulati  tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
          il  Ministero  degli affari esteri ed il Dipartimento della
          funzione  pubblica,  possono  essere  destinati  a prestare
          temporaneamente  servizio  presso amministrazioni pubbliche
          degli   Stati   membri  dell'Unione  europea,  degli  Stati
          candidati  all'adesione  e  di altri Stati con cui l'Italia
          intrattiene  rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
          organismi  dell'Unione  europea e le organizzazioni ed enti
          internazionali cui l'Italia aderisce.
              2.  Il  trattamento  economico  potra'  essere a carico
          delle   amministrazioni   di   provenienza,  di  quelle  di
          destinazione  o  essere  suddiviso  tra esse, ovvero essere
          rimborsato   in  tutto  o  in  parte  allo  Stato  italiano
          dall'Unione   europea   o  da  una  organizzazione  o  ente
          internazionale.
              3.   Il   personale   che  presta  temporaneo  servizio
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
          all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
          degli interessati.".
              - L'art.  63,  terzo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
          della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), e' il
          seguente:
              "Al  fine  di  evitare  ogni  superflua  duplicazione e
          sovrapposizione   di   strutture   e  di  finanziamenti  e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".
          Articolo unico - Sub art. 2.
              -  L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' il seguente:
              "6.  Gli  incarichi  di  cui  ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di  tre anni e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.".
          Articolo unico - Sub art. 8.
              - L'art.  17,  commi  3  e 4-bis, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".