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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 2;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

  1.  Il  sistema  di remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva  di  energia elettrica, disciplinato dal presente decreto,
assicura  il  raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della
capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda
nazionale con i necessari margini di riserva.
  2.  Il  sistema  di  remunerazione  di  cui al comma 1 e' basato su
meccanismi  concorrenziali,  trasparenti,  non  discriminatori  e non
distorsivi  per  il  mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i
consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
    a) la  remunerazione  e'  applicata  alle unita' di produzione di
nuova   realizzazione,   nonche'   al   mantenimento,   in  esercizio
efficiente, della capacita' esistente;
    b) la  remunerazione  e'  commisurata agli obiettivi di capacita'
produttiva  del  sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale;
    c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di
energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire
il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
    d) la  remunerazione  e'  subordinata  al  rilascio  di  apposita
garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
  3.  Il  sistema  di  remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con
modalita' previamente determinate e rese note.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Il  testo  degli articoli 76 e 87 della Costituzione
          della Repubblica italiana e' il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di inziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  La  legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003,
          n.  239,  reca  «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
          sviluppo  del sistema elettrico nazionale e per il recupero
          di  potenza  di  energia  elettrica.  Deleghe al Governo in
          materia  di  remunerazione  della  capacita'  produttiva di
          energia   elettrica   e   di  espropriazione  per  pubblica
          utilita».
              - Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
              «Art.  1.  (Modifiche  temporanee  delle  condizioni di
          esercizio  delle centrali termoelettriche). - 1. Al fine di
          garantire   la   sicurezza  di  funzionamento  del  sistema
          elettrico  nazionale,  assicurando  la produzione in misura
          necessaria  alla  copertura  del  fabbisogno nazionale, con
          decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,   fatto   salvo  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo  23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005
          e  su motivata e documentata segnalazione del Gestore della
          rete   di   trasmissione   nazionale  S.p.a.,  puo'  essere
          autorizzato  l'esercizio  temporaneo  di  singole  centrali
          termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a 300 MW,
          inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche
          in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita'
          dell'aria  fissati  nei  provvedimenti  di  autorizzazione,
          ovvero   derivanti   dall'applicazione   del   decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche'
          dal   regolamento   di   cui   al   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
          n. 60.
              2.  Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al
          comma  1  rispettano  i valori limite di emissione previsti
          dalla  normativa  dell'Unione europea e per gli impianti di
          potenza  termica  nominale inferiore a 500 MW dell'allegato
          3,  lettera  b),  del decreto del Ministro dell'ambiente in
          data  12 luglio  1990, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
              3.  Per le finalita' e con le procedure di cui al comma
          1,  fino  al  30 giugno  2005,  puo'  essere determinato il
          limite  relativo alla temperatura degli scarichi termici di
          cui  alla  nota  1 della tabella 3, allegato 5, del decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  come modificato ed
          integrato  dal  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
          relativamente  agli scarichi derivanti dall'esercizio delle
          centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di
          cui  al  comma 1. Le disposizioni del presente comma non si
          applicano alla laguna di Venezia.».
              -   Il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75),
          reca  «Attuazione  della  direttiva  96/92/CE recante norme
          comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
          Nota all'art. 5.
              -  La  delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi)
          29 aprile   1992,   n.  6,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 maggio 1992, n. 109.