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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
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Testo in vigore dal: 3-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 2;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

  1.  Il  sistema  di remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva  di  energia elettrica, disciplinato dal presente decreto,
assicura  il  raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della
capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda
nazionale con i necessari margini di riserva.
  2.  Il  sistema  di  remunerazione  di  cui al comma 1 e' basato su
meccanismi  concorrenziali,  trasparenti,  non  discriminatori  e non
distorsivi  per  il  mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i
consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
    a) la  remunerazione  e'  applicata  alle unita' di produzione di
nuova   realizzazione,   nonche'   al   mantenimento,   in  esercizio
efficiente, della capacita' esistente;
    b) la  remunerazione  e'  commisurata agli obiettivi di capacita'
produttiva  del  sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale;
    c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di
energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire
il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
    d) la  remunerazione  e'  subordinata  al  rilascio  di  apposita
garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
  3.  Il  sistema  di  remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con
modalita' previamente determinate e rese note.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 2;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

  1.  Il  sistema  di remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva  di  energia elettrica, disciplinato dal presente decreto,
assicura  il  raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della
capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda
nazionale con i necessari margini di riserva.
  2.  Il  sistema  di  remunerazione  di  cui al comma 1 e' basato su
meccanismi  concorrenziali,  trasparenti,  non  discriminatori  e non
distorsivi  per  il  mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i
consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
    a) la  remunerazione  e'  applicata  alle unita' di produzione di
nuova   realizzazione,   nonche'   al   mantenimento,   in  esercizio
efficiente, della capacita' esistente;
    b) la  remunerazione  e'  commisurata agli obiettivi di capacita'
produttiva  del  sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale;
    c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di
energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire
il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
    d) la  remunerazione  e'  subordinata  al  rilascio  di  apposita
garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
  3.  Il  sistema  di  remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con
modalita' previamente determinate e rese note.