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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal: 1-2-2004
al: 25-9-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       (Obiettivi e finalita) 
 
    1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,  ivi
compresi  quelli  che  si   articolano   attraverso   gli   strumenti
informatici e telematici. 
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione  e
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone  disabili,  in
ottemperanza al principio di uguaglianza  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo  dell'art.  3  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.».