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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2003, n. 377

Regolamento di attuazione dell'articolo 80, comma 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/1/2004
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare
l'articolo 80, comma 57;
    Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2003;
    Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva".
    2.  All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    "3-bis.  Ai  fini  della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo
nel  Pubblico  Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa
corresponsione  di  tutti  gli  importi a qualsiasi titolo dovuti, ha
facolta'  di  presentare  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli
sportelli  telematici  dell'automobilista di cui al presente decreto,
un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base
al  quale viene richiesta la iscrizione della proprieta', conforme al
modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che
non  assume tuttavia alcuna responsabilita', nella quale si impegna a
produrre  allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui
e'  stata  effettuata  la  prima  iscrizione  del  veicolo, il titolo
originale.
    3-ter.  In  caso  di mancata presentazione del titolo nel termine
previsto  dal  comma  3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare
l'iscrizione  del  veicolo  dandone comunicazione al Dipartimento dei
trasporti   terrestri   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
    3-quater.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3-ter,  le targhe del
veicolo,  il  relativo  documento di circolazione e il certificato di
proprieta'   devono  essere  restituiti  all'Ufficio  competente  del
Dipartimento  per  i  trasporti terrestri entro quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato.
    3-quinquies.  Nel  caso  di mancato adempimento degli obblighi di
cui  al  comma  3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti  terrestri  provvede,  tramite  gli  organi  di polizia, al
ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di
proprieta'.".
    3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in
fine, e' aggiunto il seguente allegato:
                                                          "Allegato I
(articolo 8, comma 3-bis)
All'Ufficio provinciale ACI di ................
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
   REPUBBLICA   28   DICEMBRE  2000,  n.  445,  RELATIVA  ALLA  PRIMA
   ISCRIZIONE  DEL  VEICOLO  AL  P.R.A. (articolo 80, comma 57, della
   legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Il  sottoscritto  ....,  consapevole  delle pene stabilite dal Codice
Penale  e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc.
....  ....  (concessionaria)  del veicolo .... fabbrica.... tipo ....
telaio  n.  ....  in  data....  al  Sig./Sig.ra....per  il  prezzo di
euro.... vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che
non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.
GENERALITA' DEL VENDITORE:
Cognome....Nome....   in   qualita'   di   (specificare   se   legale
rappresentante     o    procuratore)....della    Ditta....    Ragione
Sociale....Data di nascita .... Luogo di nascita .... Stato....Codice
Fiscale.... Residente a ....Via/P.za.... Provincia .... CAP....
Dichiara  che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo
produrra'  il  titolo  (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione
sara'  cancellata  d'ufficio se l'atto non sara' prodotto nei termini
di legge.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:
Cognome  .... Nome .... Ragione Sociale.... Data di nascita.... Luogo
di   nascita....   Stato....   Codice   Fiscale....Residente  a  ....
Via/P.za....n. ........... Provincia....CAP....
Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato.
Dichiara  di  essere  consapevole  che  la  mancata presentazione nei
termini  di  legge,  da  parte  del  venditore,  del  titolo (atto di
vendita)  determina  la  cancellazione  d'ufficio dell'iscrizione del
veicolo al P.R.A.
     (luogo e data) Firma dell'acquirente*

     (luogo e data) Firma dell'acquirente*
    *  identificativo  mediante  l'allegata  fotocopia  del documento
d'identita/riconoscimento.
    INFORMATIVA  Legge  n.  675  del  1996:  si  informa che ai sensi
dell'articolo  10  della  legge  n.  675  del  1996, i dati personali
raccolti   saranno   trattati   anche   con   strumenti  informatici,
esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale questa
dichiarazione viene resa.
    Titolare  del trattamento dei dati personali e' l'Automobile Club
d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.
    Responsabili  del  trattamento  sono: ACI Informatica S.p.a. (Via
Fiume  delle  Perle  24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato
dei  dati;  il  Dirigente  Generale  della Direzione Centrale Servizi
Delegati  (Via  Marsala  8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed
automatizzato  dei  dati  personali  confluiti  nell'archivio PRA, al
quale  e' possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della
legge n. 675 del 1996.".
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 13
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.  80,  comma  57,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e'  riportato nelle note alle
          premesse.
                              Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              L'art.  80,  comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e   pluriennale   dello  Stato",  pubblicata  nel
          supplemento   ordinario  n.  240  alla  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita:
              "57.  All'articolo unico della legge 27 settembre 1963,
          n.  1316,  e'  aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha
          tuttavia  facolta'  di  produrre  al competente ufficio del
          Pubblico  registro automobilistico gli atti di cui al primo
          comma  entro  dieci  giorni  dalla  data  in  cui  e' stata
          effettuata  la prima iscrizione del veicolo a seguito della
          presentazione       di      idonea      autocertificazione,
          provvisoriamente  sostitutiva  degli atti predetti, e della
          contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi
          titolo  dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli
          atti non sono prodotti nel termine.".
              - Il  regio  decreto  29 luglio 1927, n. 1814, recante:
          "Disposizioni   di   attuazione  e  transitorie  del  regio
          decreto-legge   15 marzo   1927,  n.  436,  concernente  la
          disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli
          e   l'istituzione  del  Pubblico  registro  automobilistico
          presso   le   sedi   dell'Automobile   club  d'Italia",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          19 settembre  2000,  n.  358, recante: "Regolamento recante
          norme  per  la  semplificazione  del  procedimento relativo
          all'immatricolazione,  ai  passaggi  di  proprieta'  e alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi  (n.  29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
          50)",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
          2000, n. 285.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante:  "Testo  unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione    amministrativa",    e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          2001, n. 42.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 358/2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, e'
          il seguente:
              "Art.    8    (Inidoneita'    o   irregolarita'   della
          documentazione  e  dichiarazione sostitutiva). - 1. In caso
          di  accertata  inidoneita'  della  documentazione  prodotta
          ovvero   degli   importi   versati,  l'ufficio  provinciale
          dell'A.C.I.,  che  gestisce  il  P.R.A.,  sospende  l'esito
          positivo   attribuito  all'operazione,  opera  i  necessari
          interventi  sulla  banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione
          allo sportello richiedente.
              2.  In  caso  di  accertata  irregolarita' nel rilascio
          della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello
          e'  tenuto  a  provvedere  al  ritiro  del  certificato  di
          proprieta'  eventualmente  gia'  consegnato alla parte ed a
          restituirlo  al competente ufficio provinciale dell'A.C.I.,
          che  gestisce  il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo,
          entro  la  fine  dell'orario  di  apertura  al pubblico. La
          richiesta   potra'   essere  definita  solo  a  seguito  di
          successiva  ripresentazione  con  contestuale  integrazione
          della documentazione ovvero degli importi dovuti.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   agli   sportelli   istituiti   presso   gli  uffici
          provinciali della motorizzazione.
              3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo
          nuovo  nel  Pubblico  registro  automobilistico (P.R.A.) il
          venditore,  previa  corresponsione  di  tutti gli importi a
          qualsiasi  titolo dovuti, ha facolta' di presentare per gli
          effetti  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici
          dell'automobilista    di    cui    al   presente   decreto,
          un'autocertificazione   provvisoriamente   sostitutiva  del
          titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della
          proprieta',  conforme  al  modello  di  cui all'allegato I,
          sottoscritta  anche dall'acquirente che non assume tuttavia
          alcuna  responsabilita',  nella quale si impegna a produrre
          allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui
          e'  stata  effettuata  la  prima iscrizione del veicolo, il
          titolo originale.
              3-ter.  In caso di mancata presentazione del titolo nel
          termine   previsto  dal  comma  3-bis,  il  P.R.A.  procede
          d'ufficio  a  cancellare  l'iscrizione  del veicolo dandone
          comunicazione  al  Dipartimento dei trasporti terrestri del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              3-quater.  Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe
          del  veicolo,  il  relativo  documento di circolazione e il
          certificato   di   proprieta'   devono   essere  restituiti
          all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri  entro quindici giorni dalla scadenza del termine
          di  cui  al  comma 3-bis.  Il  Dipartimento per i trasporti
          terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato.
              3-quinquies.  Nel  caso  di  mancato  adempimento degli
          obblighi di cui al comma 3-quater, l'ufficio competente del
          Dipartimento  per  i  trasporti terrestri provvede, tramite
          gli  Organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta
          di circolazione e del certificato di proprieta'.".