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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2023)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  siciliana,  approvato con regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto  il  decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed
integrato  dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978,
n. 204;
  Visto l'articolo 23 dello Statuto;
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello Statuto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del 2 ottobre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  per  la  funzione
pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.   Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana,   di   seguito   denominato:   «Consiglio   di   giustizia
amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella
Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.
  2.  Il  Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed
e' composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive
e  giurisdizionali,  che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio
di Stato.
          Avvertenza:
              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          che  ha  approvato  lo  statuto della regione siciliana, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
          n.  133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
          costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
              - Il  decreto  legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme
          per  l'esercizio  nella  regione  siciliana  delle funzioni
          spettanti  al  Consiglio  di  Stato),  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale, 12 giugno 1948, n. 135.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile
          1978,  n.  204  (Modificazioni  ed  integrazioni al decreto
          legislativo  6 maggio  1948,  n.  656,  recante  norme  per
          l'esercizio   nella   Regione   siciliana   delle  funzioni
          spettanti  al  Consiglio  di  Stato),  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1978, n. 142.
              - L'art.  23  dello  statuto  della  regione  siciliana
          (Titolo III - Organi giurisdizionali), e' il seguente:
              «Art.  23 - Gli organi giurisdizionali centrali avranno
          in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti
          la Regione.
              Le  sezioni  del  Consiglio  di Stato e della Corte dei
          Conti  svolgeranno  altresi'  le funzioni, rispettivamente,
          consultive e di controllo amministrativo e contabile.
              I  magistrati  della  Corte dei Conti sono nominati, di
          accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
              I    ricorsi    amministrativi,   avanzati   in   linea
          straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno
          decisi  dal  Presidente  della  Regione  sentite le sezioni
          regionali del Consiglio di Stato.».
              - L'art.  43  dello  statuto  della  Regione  siciliana
          prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'alto commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  23  dello  statuto  e' citato nelle note alle
          premesse.