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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2003, n. 374

Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/1/2004
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Testo in vigore dal: 29-1-2004
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad
emanare,  fra  gli altri, apposito regolamento per la semplificazione
del procedimento amministrativo indicato nell'allegato A, n. 6, della
medesima legge;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il
«Regolamento  di  semplificazione  del procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova dei veicoli»;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 1, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che
le   modalita'   per   il   rilascio,   la   revoca   ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova sono stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per
gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 15 luglio 2002;
  Ritenuto  di  non potere condividere il citato parere del Consiglio
di  Stato,  con  riferimento  a:  l'articolo  1,  comma  4, in quanto
costituirebbe  una  distonia  del  sistema,  cosi' come delineato dal
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 474 del 2001,
prevedere,   per   il  caso  della  revoca  dell'autorizzazione,  una
disciplina  inerente  alle  sorti  della targa di prova differente da
quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o
deterioramento  dell'autorizzazione  medesima; l'articolo 2, comma 2,
lettera  a),  in  quanto  il  termine «prenotamotorizzazione» risulta
presente nell'ordinamento, ed in particolare all'articolo 4, comma 2,
lettera  a)  del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000,  n.  358,  con  lo stesso significato che gli e' attribuito nel
citato  articolo  2,  comma  2, lettera a); l'articolo 2, comma 5, in
quanto  il  sistema  non  prevede  una  stampa di documenti presso il
centro  elaborazione  dati  della  motorizzazione  ed  una successiva
trasmissione  cartacea  degli stessi, bensi' una mera trasmissione di
dati  per  via  telematica  che  consente, ai soggetti che esercitano
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
di  stampare  i  documenti  in  questione  direttamente attraverso le
stampanti installate presso le loro rispettive sedi;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 1924UL del 10 aprile 2003);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per  ottenere  l'autorizzazione  alla  circolazione di prova, i
soggetti  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  2001,  n. 474, di seguito denominato
regolamento,  presentano apposita istanza all'ufficio provinciale del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri e per i sistemi informativi e
statistici,   di   seguito   denominato   ufficio  provinciale  della
motorizzazione,  ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della
legge  8  agosto  1991,  n.  264,  l'attivita'  di  consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di
consulenza  automobilistica,  che  abbiano ottenuto l'abilitazione di
cui all'articolo 2.
  2.  Con  circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi   informativi   e   statistici,   Direzione   generale  della
motorizzazione   e   della  sicurezza  del  trasporto  terrestre,  e'
stabilita  la documentazione che gli interessati allegano all'istanza
per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1,
comma  1,  del  regolamento.  Con la medesima circolare sono altresi'
stabilite  le  istruzioni  operative  per  la gestione informatizzata
delle   procedure   di   rilascio,  di  revoca  e  di  rinnovo  della
autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  nonche' quelle per la
produzione  e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle
imprese di consulenza automobilistica.
  3.  Scaduto  il periodo di validita', fissato in un anno dalla data
di primo rilascio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento,
l'autorizzazione  e'  rinnovata,  previa  verifica  della persistenza
delle  condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento,
con le medesime modalita' descritte al comma 1 del presente articolo.
  4.  La  revoca  dell'autorizzazione  alla  circolazione di prova e'
disposta  dall'ufficio  provinciale della motorizzazione, nel caso in
cui   venga   meno   una   delle   condizioni   in  base  alle  quali
l'autorizzazione  stessa e' stata rilasciata. A seguito della revoca,
l'interessato  restituisce  l'autorizzazione  al  competente  ufficio
provinciale  della  motorizzazione  e, contestualmente, provvede alla
distruzione della relativa targa di prova.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La   legge  24  novembre  2000,  n.  240,  recante:
          «Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - Legge di
          semplificazione   1999»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          novembre   2001,   n.   474,   recante:   «Regolamento   di
          semplificazione  del  procedimento  di  autorizzazione alla
          circolazione  di  prova  dei  veicoli», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25.
              -  L'art.  1, comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 474/2001 cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio,
          la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione».
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          474/2001 si veda nelle note alle premesse.
              - La  legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di  trasporto»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          agosto 1991, n. 195.