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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2003, n. 371

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  13  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto
al  Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione
o  equiparato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  funzioni di
legittimita»;
    b) al  primo  comma,  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c)  di  un  magistrato con funzioni di appello in servizio presso la
Corte d'appello di Roma;»;
    c) dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Per  gli
incarichi  di  cui  alle  lettere  a)  e c) sono esclusi i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e 3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) lettera soppressa.».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13 del regio decreto
          14 novembre  1926,  n.  1953 (Disposizioni sul conferimento
          dei  posti di notaro.), come modificato dal regolamento qui
          pubblicato:
              «Art.  13.  - La commissione esaminatrice, da nominarsi
          con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
                a) di un magistrato, con funzioni di legittimita', il
          quale la presiede;
                b) di  un  professore  di  materie  giuridiche in una
          universita' o istituto superiore di grado universitario;
                c) di  un  magistrato  con  funzioni  di  appello  in
          servizio presso la Corte d'appello di Roma;
                d) di  due  notai  anche  se  cessati  dall'esercizio
          notarile.
              Per  gli  incarichi  di  cui  alle lettere a) e c) sono
          esclusi  i  magistrati  collocati  fuori dal ruolo organico
          della magistratura.
              La  commissione  esaminatrice  sovrintende  anche  allo
          svolgimento   della  prova  di  preselezione  di  cui  agli
          articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          e successive modificazioni.».