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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2003, n. 371

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004
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Testo in vigore dal: 28-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  13  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto
al  Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione
o  equiparato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  funzioni di
legittimita»;
    b) al  primo  comma,  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c)  di  un  magistrato con funzioni di appello in servizio presso la
Corte d'appello di Roma;»;
    c) dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Per  gli
incarichi  di  cui  alle  lettere  a)  e c) sono esclusi i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  13  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto
al  Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione
o  equiparato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  funzioni di
legittimita»;
    b) al  primo  comma,  la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c)  di  un  magistrato con funzioni di appello in servizio presso la
Corte d'appello di Roma;»;
    c) dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Per  gli
incarichi  di  cui  alle  lettere  a)  e c) sono esclusi i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».