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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2004)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-2-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riorganizzare la
giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque   pubbliche  all'esito  delle  declaratorie  di  illegittimita'
costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri
305  e  353  del  2002,  in  attesa  della  complessiva riforma della
disciplina  concernente  il  governo  delle  acque  pubbliche e degli
impianti  elettrici,  che attualmente risale al testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  Ritenuta,  in  attesa  della  riforma  organica  della magistratura
onoraria,  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di assicurare la
proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare le
modalita'  di  conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi
di  comunicazione  telefonica  e via internet, cosi' da prevenirne la
perdita  nell'ipotesi  in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai
fini della repressione di reati di particolare gravita';
  Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
funzionamento  del  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
Regione  siciliana,  nonche'  di  intervenire  sulla  disciplina  del
contratto   di   leasing   finanziario  per  garantirne  la  corretta
applicazione  in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare
il  pregiudizio  all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei
relativi crediti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  giustizia,  di concerto con i Ministri dell'interno,
per  la  funzione  pubblica,  per  l'innovazione  e  le  tecnologie e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

             Riorganizzazione dei tribunali delle acque

  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  complessiva riforma della
disciplina   concernente   la   giurisdizione  in  materia  di  acque
pubbliche,  attualmente  contenuta  nel  testo  unico di cui al regio
decreto  11  dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
    a)  all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale
regionale  e'  costituito  da  una  sezione  ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo  degli  ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.";
      2)  il  quarto  comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale
regionale  decide  con  l'intervento  di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.";
    b)  all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente:
       "d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
      2)  al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente
del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici" sono sostituite dalle
seguenti:  "gli  esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della  magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.";
      c)  all'articolo  1  della  legge  1° agosto 1959, n. 704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
        1)  il  primo comma e' sostituito dal seguente: "L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso,  ai  componenti  dei  tribunali  delle  acque  pubbliche e'
fissata  in  euro  15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
euro  11,36  per  i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
        2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Agli esperti
componenti  del  Tribunale  superiore  delle  acque  in  qualita'  di
titolari  o  supplenti,  ed  agli  esperti  componenti  dei tribunali
regionali  delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.";
      d)  dopo  l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  e' inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste
per  i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del
Tribunale  superiore,  i  quali  sono  retribuiti,  per  il  servizio
effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo
e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.".
  ((1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui
al  presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
  2.  Per  l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c),  e'  autorizzata  la  spesa  di 35.957 euro a decorrere dall'anno
2004.
  2-bis.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1,
lettera  d),  e'  autorizzata  la  spesa  di  9.387  euro a decorrere
dall'anno 2004.))