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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n. 356

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 48 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2004)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di abrogare la
disposizione  di  cui  al  comma  78  dell'articolo  3 della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  concernente  inquadramento  ope  legis  di
personale  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, al fine di
ripristinare  le  ordinarie  procedure  di  progressione  in carriera
previste,  per  tutto  il pubblico impiego, dalla normativa vigente e
dalla disciplina contrattuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  E'  abrogato  l'articolo  3,  comma 78, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350.  Mediante  accordi  definiti  tra  l'Agenzia  per  la
rappresentanza   negoziale   delle  pubbliche  amministrazioni  e  le
organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative sara' definita
la  posizione  del personale del comparto Ministeri appartenente alle
ex  carriere  direttive,  gia'  in servizio alla data del 31 dicembre
1990  nella  ex  VIII  qualifica  funzionale.  ((Le risorse derivanti
dall'abrogazione  del  citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2
milioni  di  euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i
finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge
n. 350 del 2003)).
  ((1-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio)).