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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 46 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto  l'articolo  2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  che  differisce  al  31  dicembre  2003 l'entrata in vigore del
sistema  di  contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al
citato  articolo  41  della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di
quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di riordinare la
materia  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in considerazione
della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi
delle  norme  sopraindicate  e della situazione di crisi in cui si e'
venuto  a  trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti
editoriali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
    Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti
                             Editoriali

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  le  imprese  editrici di
quotidiani  e  periodici  iscritte  al  Registro  degli  operatori di
comunicazione  (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire
di   tariffe   agevolate   postali  per  la  spedizione  di  prodotti
editoriali.  Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione
del  rispetto  del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di
stampe  periodiche  la  cui tiratura per singolo numero non superi le
20.000   copie.   Per   l'anno   2004,  l'entita'  del-l'agevolazione
tariffaria  per  i  soggetti  identificati dal presente decreto resta
quella  definita  dal  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 13
novembre 2002.
  2.  Accedono  altresi'  alle  tariffe  agevolate le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro,.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro si intendono quelle di cui
all'articolo  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive  modificazioni,  le  organizzazioni di volontariato di cui
alla  legge  11  agosto  1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale  di  cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni  senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli
enti  ecclesiastici,  le associazioni storiche operanti, per statuto,
da   almeno  cinquanta  anni  per  la  conoscenza,  la  difesa  e  la
valorizzazione  dell'ambiente naturale , le associazioni riconosciute
a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto  statutario, da piu' di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
oncologica  e  le  associazioni  dei  profughi  istriani,  fiumani  e
dalmati.
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)).((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  25  novembre  2010,  n. 223 ha disposto (con l'art. 22,
comma  2)  che  "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23
luglio  2009,  n.  99,  il  presente  regolamento  entra  in vigore a
decorrere   dal   bilancio  d'esercizio  delle  imprese  beneficiarie
successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".