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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 46 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 30-12-2003
al: 27-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  che  differisce  al  31  dicembre  2003 l'entrata in vigore del
sistema  di  contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al
citato  articolo  41  della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di
quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di riordinare la
materia  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in considerazione
della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi
delle  norme  sopraindicate  e della situazione di crisi in cui si e'
venuto  a  trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti
editoriali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1
    Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti
                             editoriali
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  le  imprese  editrici di
quotidiani  e  periodici  iscritte  al  Registro  degli  operatori di
comunicazione  (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire
di   tariffe   agevolate   postali  per  la  spedizione  di  prodotti
editoriali.  Le  tariffe  agevolate  sono determinate con decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2.  Accedono  altresi'  alle  tariffe  agevolate le associazioni ed
organizzazioni   senza   fini   di  lucro,  le  associazioni  le  cui
pubblicazioni  periodiche  abbiano  avuto  riconosciuto  il carattere
politico    dai   gruppi   parlamentari   di   riferimento   nonche',
relativamente  ai  bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini
professionali,   i   sindacati,   le  associazioni  professionali  di
categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro si intendono quelle di cui
all'articolo  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive  modificazioni,  le  organizzazioni di volontariato di cui
alla  legge  11  agosto  1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale  di  cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni  senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli
enti ecclesiastici.