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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 352

Disposizioni urgenti concernenti modalità ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2004, n. 43 (in G.U. 26/02/2004, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2004)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Considerato  che la legge "Norme di principio in materia di assetto
del  sistema  radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.  nonche'  delega  al  Governo per l'emanazione del testo unico
della  radiotelevisione"  e'  stata  approvata  in via definitiva dal
Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;
  Considerato  che,  in  data  15  dicembre 2003, il Presidente della
Repubblica  ha  chiesto  alle Camere, con messaggio motivato, a norma
dell'articolo   74,   primo   comma  della  Costituzione,  una  nuova
deliberazione  in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data
5 dicembre 2003;
  Considerata  la  sospensione dei lavori della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica  per le festivita' natalizie e di fine
d'anno,  nonche'  i  tempi  previsti dai regolamenti parlamentari per
procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;
  Considerato   che  il  paragrafo  11,  penultimo  capoverso,  delle
considerazioni  in  diritto della sentenza della Corte costituzionale
n. 466 del 20 novembre 2002 cosi' stabilisce: "D'altro canto, la data
del  31  dicembre  2003  offre  margini  temporali all'intervento del
legislatore  per determinare le modalita' della definitiva cessazione
del  regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge
n. 249 del 1997.";
  Considerata  l'impossibilita' dell'entrata in vigore della legge di
assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di un intervento
legislativo   che   entro  quella  data  determini  le  modalita'  di
definitiva cessazione del regime transitorio;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

      Modalita' ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime
                             transitorio

  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, entro il 30
aprile  2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi   digitali   terrestri   allo   scopo   di   accertare  ((
contestualmente,  anche  tenendo  conto  delle  tendenze  in atto nel
mercato)) :
    a)  la quota di popolazione ((coperta)) dalle nuove reti digitali
terrestri ((che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento));
    b)  la  presenza  sul  mercato  ((nazionale)) di decoder a prezzi
accessibili;
    c)  l'effettiva  offerta  al  pubblico  su  tali  reti  anche  di
programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
  2.  Entro  trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui
al  comma  1,  l'Autorita'  invia  una  relazione  al Governo ed alle
competenti  Commissioni  parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica,  nella  quale  da' conto dell'accertamento
effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti che non si siano verificate le
predette  condizioni,  adotta  i  provvedimenti  indicati dal comma 7
dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3.  Fino  alla  data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che
superino  i  limiti  di  cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della
legge  31  luglio  1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti
eccedenti  tali  limiti  e  alla societa' concessionaria del servizio
pubblico  radiotelevisivo  di  avvalersi  di risorse pubblicitarie su
tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.