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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
Testo in vigore dal: 28-10-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
integrative  e  correttive  della  normativa  vigente  in  materia di
amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  stato  di
insolvenza,  al  fine  di  accelerare  la  definizione  dei  relativi
procedimenti,  assicurando  la continuazione ordinata delle attivita'
industriali  senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Requisiti per l'ammissione

  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
soggette  alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che
intendono  avvalersi  della procedura di ristrutturazione economica e
finanziaria  di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo  8  luglio  1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto
legislativo  n.  270",  ((  ovvero  del  programma  di  cessione  dei
complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del
medesimo decreto, )) purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di
imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori  subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
   integrazione  dei  guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno
   un anno;
b) debiti,  inclusi  quelli  derivanti da garanzie rilasciate, per un
   ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.