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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. 348

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
per  l'adozione  di  separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti,  rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di  concertazione,  rispettivamente,  per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto  il  decreto  8  marzo  2002  del  Ministro  per  la funzione
pubblica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 13 marzo
2002,  riguardante  l'individuazione  della delegazione sindacale che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per  il  quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa, e per il
biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato)";
  Visto  il  decreto  17  dicembre  2002 del Ministro per la funzione
pubblica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2002,  recante  la "modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di
individuazione   della   delegazione  sindacale  che  partecipa  alle
trattative   per   la   definizione  dell'accordo  sindacale  per  il
quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa,  e per il biennio
2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";
  Vista  la  nota  n.  557/RS/S/52/3608  del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione
generale   del   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Ufficio
relazioni  sindacali,  con  la  quale  viene trasmesso lo statuto del
nuovo  soggetto  sindacale a struttura federale denominato "Sindacato
Polizia Indipendente" (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali
della  Polizia  di  Stato  Siap,  Coisp  (Up polizia) e Italia sicura
(Anip-Usp);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  dello schema di concertazione per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare  relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
  Viste  le  disposizioni  contenute nell'articolo 33, comma 2, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  in  base  alle quali le risorse
previste  dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale
statale  in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare     ai    trattamenti    economici,    finalizzati    anche
all'incentivazione  della  produttivita',  del  personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista "l'ipotesi di accordo sindacale" riguardante la distribuzione
delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n.
289  del  2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad   ordinamento   civile   (Polizia   di  Stato,  Corpo  di  polizia
penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per
la  CGIL  -UILPS  -  FSP  -  SPI  -  Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
  Visto  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione  delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della  legge  n.  289  del 2002, per il personale non dirigente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e
Corpo   della   guardia  di  finanza),  concertato,  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal
Comando  generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  13  novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi  del  citato  articolo  7, comma 11, del decreto legislativo l2
maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie
e  in  assenza  delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo  7,  l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale
non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e lo
schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non
dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare sopra
indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il  presente  decreto  si  applica al personale dei ruoli della
Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale  dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale ausiliario di leva.
  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1°  gennaio  2003,  quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo
          2000,  n.  129,  reca:  Attuazione  dell'art. 2 della legge
          6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze di polizia e delle Forze armate. Si
          trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di
          separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica
          concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di
          polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
          armate.».
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.».
              «Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
              - Il  decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione
          pubblica   riguarda   l'«Individuazione  della  delegazione
          sindacale  che partecipa alle trattative per la definizione
          dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la
          parte  normativa,  e  per  il  biennio  2002-2003,  per gli
          aspetti  retributivi,  riguardante il personale delle Forze
          di  polizia  ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
          della   polizia   penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello
          Stato)».
              - Il  decreto  17 dicembre  2002  del  Ministro  per la
          funzione   pubblica   reca   la   «modifica   del   decreto
          ministeriale   8 marzo   2002   di   individuazione   della
          delegazione  sindacale che partecipa alle trattative per la
          definizione   dell'accordo  sindacale  per  il  quadriennio
          2002-2005,  per  la  parte  normativa,  e  per  il  biennio
          2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante il
          personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile
          (Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia penitenziaria e
          Corpo forestale dello Stato)».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003.
              - La   legge   27 dicembre   2002,   n.  289,  reca  le
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2003).  Si
          trascrive il testo dell'art. 33:
              «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
          di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
          contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
          bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche
          all'incentivazione  della produttivita'. All'art. 16, comma
          1,  primo  periodo,  della citata legge n. 448 del 2001, le
          parole:   "per   ciascuno  degli  anni  del  biennio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
              2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite
          procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
          del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
          Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art.
          19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
          di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera
          prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale
          della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
          dall'art.  16,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui
          all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
          le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
          di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
          approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
          personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e
          degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in
          armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza
          pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
          al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione
          dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del
          ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti
          della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
          e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di
          trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'interno e gli altri Ministri interessati.
              3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
          oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per
          la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale
          di   cui   all'art.   3,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
          criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di
          cui  al  comma  1  del  presente articolo e provvedono alla
          quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
          dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da
          destinare all'incentivazione della produttivita'.
              5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          dopo  le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
          inserite  le  seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca".
              6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
          peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico
          urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal
          personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in
          rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
          ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento
          alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle
          Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono
          incrementate   di   Euro 1.640.000  e  di  Euro 290.000  da
          destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di
          contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del
          settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto
          collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di
          specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
          di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi'
          incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente
          articolo  di  un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare
          al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
          confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
          all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
          Ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
          presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
          personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
          penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
          penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
          centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
          emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
          responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
          stesse.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003.