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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 345

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2004
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Testo in vigore dal: 7-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  secondo  comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modificazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
   1983,  n.  89,  nonche'  al decreto legislativo 24 luglio 1998, n.
   434.
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  24 luglio 1996, n. 434,  e' sostituito dal
seguente:
  «2.  La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria
legge  ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le
predette  modifiche  non  riguardino disposizioni recate da normative
statali  aventi  forza  di  legge,  le  stesse  sono  adottate  dalla
Provincia   con   proprio   provvedimento,   sentito   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 1.».
  2.  All'articolo  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica
10 febbraio  1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo  24 luglio  1996,  n.  434,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
    «9.  Gli  istituti  e le materie del rapporto di lavoro riservati
alla   contrattazione   collettiva   sono  disciplinati,  sentito  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
contratti  provinciali  volti  al perseguimento degli obiettivi posti
dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo  9,  garantendo  il  rispetto  del trattamento economico
fondamentale  previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali,
nonche'  il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza
previsto  dalle  vigenti  normative.  Ove,  per  il perseguimento dei
predetti  obiettivi  e  finalita',  prevedano  prestazioni lavorative
ordinarie  quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai
contratti  collettivi  nazionali,  i contratti collettivi provinciali
prevedono  altresi'  un trattamento economico fondamentale aggiuntivo
correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai
contratti  collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante
che  cessa  dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della pensione il
trattamento  economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti
collettivi  provinciali,  salvo  che  il  lavoratore sia soggetto al,
ovvero   opti   per  il,  sistema  contributivo,  e'  computato  come
retribuzione  accessoria.  I  predetti  contratti  possono, altresi',
disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e
di  assistenza  sanitaria  integrative.  Per  assicurare l'attuazione
delle  finalita'  di  cui  al comma 8, la provincia definisce, previa
intesa  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  apposite  misure  per  la  determinazione dei tempi e delle
modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio
provinciale  e  il  restante  territorio  nazionale;  a tale fine, in
applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la
provincia  puo'  indire  una  conferenza  di  servizi  secondo quanto
disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»;
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10.  In  caso di trasferimento del personale di cui all'articolo
1,  comma  2,  ad  uffici,  istituti o scuole del restante territorio
dello  Stato  cessano  di  applicarsi  la  normativa  e  i  contratti
collettivi   provinciali  e  acquistano  integralmente  efficacia  la
normativa  e  i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di
nuova  appartenenza  provvede  alla  ricostruzione della carriera del
personale  trasferito  ai  sensi dei rispettivi contratti collettivi,
garantendo  comunque  parita' di trattamento con il personale gia' in
servizio  nel  rispettivo  ruolo.  Le disposizioni del presente comma
sono  espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del
personale  del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali
di cui al comma 9.».
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 febbraio  1983,  n. 89 (Approvazione del testo unificato
          dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica 20 gennaio
          1973,  n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme
          di  attuazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto
          Adige  in materia di ordinamento scolastico in provincia di
          Bolzano),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
          1983, n. 91.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 febbraio 1983, n. 89, e' citato nella nota al titolo.
              -  Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme
          di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  regione
          Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche ed integrazioni al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
          n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
          Bolzano),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996.
              -  Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              «In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano.».
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  9.  -  1.  La  provincia adotta le modifiche dei
          programmi  e  degli  orari  di insegnamento e di esame, ivi
          compresa  l'introduzione  di  nuovi  insegnamenti,  per  le
          scuole  di  ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti
          sono  comunicati al Ministero della pubblica istruzione per
          il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
          come  previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A
          tal   fine   il   Consiglio   nazionale   e'  integrato  da
          rappresentanti   della  provincia  appartenenti  al  gruppo
          linguistico  interessato.  Per  l'acquisizione del predetto
          parere  si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge
          7 agosto 1990, n. 241.
              2.  La  provincia adotta le modifiche di cui al comma 1
          con  propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con
          propria  legge.  Ove  le  predette modifiche non riguardino
          disposizioni  recate  da  normative statali aventi forza di
          legge,  le stesse sono adottate dalla provincia con proprio
          provvedimento,   sentito   il   Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, nel rispetto di quanto
          previsto dal comma 1.
              3.  La provincia individua, sentito il sovrintendente o
          l'intendente  competente  per  ciascun  gruppo linguistico,
          sulla  base delle ricerche di settore, i percorsi didattici
          piu'   idonei  e  rispondenti  alle  esigenze  culturali  e
          linguistiche   dei   gruppi   medesimi,  nel  quadro  della
          unitarieta'    dell'ordinamento    scolastico   provinciale
          definito dall'art. 19 dello statuto.
              4.  La provincia dispone idonei interventi per adeguare
          la    preparazione    scolastica,   secondo   i   programmi
          d'insegnamento  di cui al comma 1, degli studenti cittadini
          italiani  provenienti  da  scuole  funzionanti  fuori della
          provincia di Bolzano.».
              - L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 febbraio 1983, n. 89, e' citato nelle note all'art. 3.