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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2003, n. 343

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2003
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-12-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137,  recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti
pubblici;
  Visto  l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002,
n. 145;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Vicepresidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo  2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                                 303

  1.  All'articolo  2,  comma  2, lettera l), del decreto legislativo
30 luglio   1999,   n.   303,   dopo  le  parole:  «di  comunicazione
istituzionale» sono inserite le seguenti: «, di informazione, nonche'
relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          della Repubblica italiana e il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 6
          luglio   2002,  n.  137,  recante  delega  per  la  riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio  del  Ministri,  nonche'  di enti pubblici, e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art. 11 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.».
              - Il   testo   dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          30 marzo    2001,    n.   165,   recante   norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche,  come  modificato  dall'art. 3,
          comma  4,  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145, recante
          disposizioni  per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico e privato, e' il seguente:
              «Art.  23  (Ruolo  dei  dirigenti) (Art. 23 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
          del  decreto  legislativo  n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
          1998).  -  1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
          delle  amministrazioni  della  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo,  nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
          provvedimenti  sono  adottati, su domanda dell'interessato,
          con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
          l'amministrazione  di provenienza e quella di destinazione.
          I  contratti  o  accordi collettivi nazionali disciplinano,
          secondo  il  criterio  della  continuita'  dei  rapporti  e
          privilegiando  la  libera scelta del dirigente, gli effetti
          connessi  ai  trasferimenti e alla mobilita' in generale in
          ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
          di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
          giuridico  legato  all'anzianita' di servizio e al fondo di
          previdenza  complementare.  La Presidenza del Consiglio del
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica cura una
          banca  dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
          delle amministrazioni dello Stato.».
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il  testo  dell'art.  5 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa, e' il seguente:
              «Art.    5.   -   1. E'   istituita   una   Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999, n. 303, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo e' il seguente:
              «2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,  in
          particolare,   per   l'esercizio,   in   forma  organica  e
          integrata, delle seguenti funzioni:
                a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
          di governo;
                b) i  rapporti  del  Governo  con il Parlamento e con
          altri organi costituzionali;
                c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
                d) i  rapporti  del  Governo  con  il  sistema  delle
          autonomie;
                e) i   rapporti   del   Governo  con  le  confessioni
          religiose,  ai  sensi  degli  articoli 7 e 8, ultimo comma,
          della Costituzione;
                f) la  progettazione  delle  politiche  generali e le
          decisioni di indirizzo politico generale;
                g) il   coordinamento  dell'attivita'  normativa  del
          Governo;
                h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
          Governo  e  della  funzionalita'  dei  sistemi di controllo
          interno;
                i) la  promozione  e il coordinamento delle politiche
          di  pari  opportunita'  e  delle  azioni di Governo volte a
          prevenire e rimuovere le discriminazioni;
                l) il  coordinamento delle attivita' di comunicazione
          istituzionale,    di    informazione,    nonche'   relative
          all'editoria ed ai prodotti editoriali;
                m) la  promozione  e  verifica  dell'innovazione  nel
          settore  pubblico  ed il coordinamento in materia di lavoro
          pubblico;
                n) il   coordinamento  di  particolari  politiche  di
          settore considerate strategiche dal programma di Governo;
                o) il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione del
          programma di Governo e delle politiche settoriali.».