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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341

Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 febbraio 2004, n. 31 (in G.U. 09/02/2004, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal: 11-12-2003
al: 12-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  operare
interventi in materia di riscossione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  In  relazione  all'incremento  delle  tipologie e del volume di
entrate  riscosse  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  e  relativi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'
dall'articolo  39,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che,
nell'anno  2002,  hanno riscosso importi complessivamente maggiori di
500  milioni  di  euro  sono  tenute  al  versamento  all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  entro  il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento
delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
  2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano,
entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari
all'1  per  cento  della  differenza  tra il valore delle riscossioni
dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
  3.  Al  fine  di  contenere gli oneri finanziari, le banche possono
recuperare  le  somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e
2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le
banche,  entro  il  termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il
versamento  di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso
ai sensi del presente comma.
  4.  Il  mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti
comporta   l'immediata  cessazione  di  efficacia  delle  convenzioni
stipulate  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo
dovuto  da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di
versamento,   nonche'   ogni  altra  regola  tecnica  necessaria  per
l'attuazione del presente articolo.
  6.  Per  la  regolazione  contabile dei minori versamenti di cui al
comma  3,  a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  una  somma,  da  iscrivere anche in
entrata,  di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per
il  riversamento  al  pertinenti  capitoli  dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  7.  Il  potere  di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo
stesso  puo'  essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
  8.  Il  potere  di  cui  all'articolo  21,  comma 8, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo
anno,  gli  effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della
citata  legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del
presente articolo.