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DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337

Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (in G.U. 12/01/2004, n.8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2004)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 19-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
specifiche  provvidenze  di carattere economico per le famiglie delle
vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati
terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonche' di adeguare le misure di
sostegno  economico  in  favore  delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e
  dei   loro   familiari,  in  relazione  ad  eventi  accaduti  anche
  all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della  difesa  e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Alle  famiglie  delle  vittime  civili italiane degli attentati
avvenuti  a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data
15  novembre  2003,  sono  concessi  la  speciale  elargizione di cui
all'articolo  4  della  legge  20  ottobre  1990, n. 302, e l'assegno
vitalizio  previsto  dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407,  e  successive  modificazioni,  da corrispondere a decorrere dal
primo  giorno successivo alla data dell'evento ((, nonche' il diritto
al  collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della
legge  23  novembre  1998,  n.  407, e successive modificazioni, e il
beneficio  delle  borse  di studio previsto all'articolo 4, comma 1 ,
della  medesima  legge,  e successive modoficazioni, nei limiti delle
risorse ivi previste.))
  1-bis.  Ai  civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o
lesioni  riportate  in  conseguenza  degli  eventi  di cui al comma 1
abbiano   riportato  una  invalidita'  permanente,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302,  e  successive  modificazioni.  Qualora l'invalidita' permanente
risulti  non  inferiore  ad  un  quarto della capacita' lavorativa si
applicano,  altresi',  le  disposizioni  di  cui al citato articolo 2
della legge n. 407 del 1998.
  1-ter.  Per  gli  eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni
punto  percentuale  di  invalidita'  riscontrata  ai sensi del citato
articolo  1  della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita
capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo
erogabile di 200.000 euro.
  2.  I  benefici  di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito
delle   persone   fisiche  (IRPEF),  sono  corrisposti  ai  familiari
superstiti  individuati  secondo  le  modalita' dell'articolo 4 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
  3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo,
gli  interessati  devono  presentare, nel termine di decadenza di due
anni  successivi  alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto
della  provincia  di  residenza,  ovvero  alla  competente  Autorita'
diplomatico-consolare,  per  la  successiva trasmissione al Ministero
dell'interno.
  4.  Per  l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di
1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno
2004.