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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 368 (in G.U. 09/01/2004, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 10-4-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assumere
iniziative per l'immediata  sistemazione  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche'  per  la  loro
raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza
e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini; 
  Ritenuto  che  l'attuale  situazione  di  rischio  derivante  dalla
presenza sul territorio nazionale  di  tali  rifiuti  radioattivi  e'
caratterizzata da profili di  maggiore  gravita'  in  relazione  alla
diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di
iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse
nazionale della sicurezza dello Stato; 
  Visto  il   Documento   approvato   a   conclusione   dell'indagine
conoscitiva dalla Commissione  ambiente  della  Camera  dei  deputati
nella seduta del 13 marzo 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2003; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro  delle
attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45))