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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307

Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 30-11-2003
al: 31-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1
e l'allegato A;
    Vista  la  direttiva  2002/12/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per
quanto   riguarda   il  margine  di  solvibilita'  delle  imprese  di
assicurazione sulla vita;
    Vista  la  direttiva  2002/13/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per
quanto   riguarda   il  margine  di  solvibilita'  delle  imprese  di
assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
    Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, concernente la riforma
della vigilanza sulle assicurazioni;
    Vista  la  legge  9  gennaio  1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.  385,  concernente  al  regolamento  recante  semplificazione  del
procedimento  amministrativo in materia di assicurazioni private e di
interesse  collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
    Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 174, recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  sulla  vita,  che  modifica  la  direttiva  79/267/CEE  e la
direttiva 90/619/CEE;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla  vita,  che  modifica  la
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:


   Modifiche  al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 174, con
riferimento al margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione
sulla vita

                               Art. 1
                             Definizioni

   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti:
   "bb)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il  patrimonio
dell'impresa,  libero  da  qualsiasi  impegno prevedibile ed al netto
degli elementi immateriali;
   cc)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare  minimo  del
patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                 Per  le  direttive CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
             Note alle premesse:
                 - L'art.   76   della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
                 - L'art.   87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                 - La   legge   3 febbraio   2003,   n.   14,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2002". L'art. 1 e l'Allegato A cosi' recitano:
                 "Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
                 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
                 3.   Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso  tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
                 4.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
                 5.  In  relazione  a  quanto disposto dall'art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,  i decreti legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
             Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

                 2001/82/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
          ai medicinali veterinari;
                 2001/83/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
          ai medicinali per uso umano;
                 2001/89/CE   del  Consiglio,  del  23 ottobre  2001,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta contro la peste
          suina classica;
                 2001/105/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19 dicembre  2001,  che modifica la direttiva 94/57/CE
          del  Consiglio  relativa  alle  disposizioni  e  alle norme
          comuni  per  gli  organi  che  effettuano le ispezioni e le
          visite   di  controllo  delle  navi  e  per  le  pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime;
                 2001/107/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  21 gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in  materia  di taluni organismi di investimento collettivo
          in  valori  mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le
          societa' di gestione ed i prospetti semplificati;
                 2001/108/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  21 gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in  materia  di taluni organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti
          OICVM;
                 2001/111/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
                 2001/113/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
                 2001/114/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
                 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
                 2002/10/CE  del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
                 2002/12/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita;
                 2002/13/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita.
                 2002/38/CE  del  Consiglio,  del  7 maggio 2002, che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
                 2002/46/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del   10 giugno   2002,   per   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli  Stati membri relative agli integratori
          alimentari;
                 2002/53/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa  al catalogo comune delle varieta' delle specie di
          piante agricole;
                 2002/54/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa   alla   commercializzazione   delle   sementi  di
          barbabietole;
                 2002/55/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
                 2002/56/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa   alla   commercializzazione  dei  tuberi-seme  di
          patate;
                 2002/57/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa  alla  commercializzazione delle sementi di piante
          oleaginose e da fibra;
                 2002/60/CE   del   Consiglio,  del  27 giugno  2002,
          recante  disposizioni  specifiche  per  la  lotta contro la
          peste  suina  africana  e  recante modifica della direttiva
          92/119/CEE  per quanto riguarda la malattia di Teschen e la
          peste suina africana;
                 2002/68/CE  del  Consiglio,  del 19 luglio 2002, che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra".
                 - La   direttiva   2002/12/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077.
                 -   La  direttiva  79/267/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 13 marzo 1979, n. L 063.
                 -   La  direttiva  2002/13/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077.
                 -   La  direttiva  73/239/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228.
                 -  La  legge  12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni".
                 -   La   legge   9 gennaio   1991,   n.   20,  reca:
          "Integrazioni  e  modifiche  alla  legge 12 agosto 1982, n.
          576,  e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese
          o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          18 aprile   1994,   n.   385,  reca:  "Regolamento  recante
          semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia
          di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo di
          competenza  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato".
                 - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 174,
          reca:  "Attuazione  della direttiva 92/96/CEE in materia di
          assicurazione diretta sulla vita".
                 - La direttiva 92/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 027 del 30 gennaio 1997.
                 -   La   direttiva  90/619/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 330 del 29 novembre 1990.
                 -  Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 175,
          reca:  "Attuazione  della direttiva 92/49/CEE in materia di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
                 - La   direttiva   92/49/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.
                 -   La  direttiva  88/357/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 172 del 4 luglio 1988.
             Nota all'art. 1:
               -  Per  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
          vedi  nota  alle  premesse. "Il testo dell'art. 1, comma 1,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
                 "Art.   1   (Definizioni). - 1.   Agli  effetti  del
          presente decreto si intende per:
                   a)  Stato  membro:  uno  Stato  membro dell'Unione
          europea;
                   b) Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea;
                   c) impresa:   ogni   societa'   che   esercita  le
          assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui
          all'allegato I del presente decreto;
                   d) stabilimento:   la  sede  legale  od  una  sede
          secondaria  di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito
          dall'art. 70, comma 4;
                   e)    contratto:    il    contratto    concernente
          assicurazioni  od  operazioni previste dalla tabella di cui
          all'allegato I del presente decreto;
                   f)   obbligazione:  l'obbligazione  derivante  dal
          contratto;
                   g) attivita'    in    regime    di   stabilimento:
          l'attivita'  che  un'impresa  esercita  da uno stabilimento
          situato  nel  territorio  di  uno  Stato  membro  assumendo
          obbligazioni   con  contraenti  aventi  il  loro  domicilio
          abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello
          stesso Stato;
                   h) attivita'  in regime di liberta' di prestazione
          di  servizi:  l'attivita'  che  un'impresa  esercita da uno
          stabilimento  situato  nel  territorio  di uno Stato membro
          assumendo   obbligazioni  con  contraenti  aventi  il  loro
          domicilio  abituale,  ovvero  se persone giuridiche la loro
          sede, in un altro Stato membro;
                   i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro
          nel  quale  il contraente ha il proprio domicilio abituale,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          membro   della  sede  della  stessa  cui  si  riferisce  il
          contratto;
                   l) Stato  membro d'origine: lo Stato membro in cui
          e'   situata   la   sede  legale  dell'impresa  che  assume
          l'obbligazione;
                   m) Stato  membro  di stabilimento: lo Stato membro
          in  cui  e'  situato  lo  stabilimento  dal quale l'impresa
          opera;
                   n) Stato  membro  di  prestazione  di  servizi: lo
          Stato  membro  dell'obbligazione  quando  l'obbligazione e'
          assunta  da  uno  stabilimento  situato  in  un altro Stato
          membro;
                   o) societa' controllata: una societa' si considera
          controllata  nei  casi  previsti  dall'art. 2359 del codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
          maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
          voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
          del voto;
                   p) partecipazione   qualificata:   il   fatto   di
          detenere  in  un'impresa,  direttamente  o  per  tramite di
          societa'  controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta
          persona,  almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti
          di  voto.  I  diritti di voto da prendere in considerazione
          sono  quelli  indicati  nell'art. 1 del decreto legislativo
          27 gennaio    1992,    n.   90.   Si   considera   altresi'
          partecipazione  qualificata  quella che, pur restando al di
          sotto   del   limite   sopra   indicato,  da'  comunque  la
          possibilita'   di   esercitare   su  questa  una  influenza
          notevole, ancorche' non dominante;
                   q) mercato  regolamentato:  un mercato finanziario
          cosi'  come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
          n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
          Stato  membro  o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
          il  mercato  deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
          origine  dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
          Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
          qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
          mercato  o  sui mercati regolamentati dello Stato membro in
          questione;
                   r) autorita'  di controllo: le autorita' nazionali
          incaricate del controllo delle imprese;
                   s)  unita' di conto europea (ECU): quella definita
          dall'art.  10  del  regolamento finanziario del 21 dicembre
          1977,  e  successive modificazioni, applicabile al bilancio
          generale dell'Unione europea;
                   t) congruenza:     la    rappresentazione    delle
          obbligazioni   esigibili  in  una  determinata  valuta  con
          corrispondenti  attivita' espresse o realizzabili in questa
          stessa valuta;
                   u) localizzazione:   la   presenza   di  attivita'
          mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
          determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
          localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;
                   v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla
          somma  che  deve  essere  versata ai beneficiari in caso di
          morte  dell'assicurato,  diminuito della riserva matematica
          del rischio principale;
                   z) decreto    legislativo    danni:   il   decreto
          legislativo  con  il  quale  viene  recepita  la  direttiva
          92/49/CEE;  aa)  credito  di  assicurazione:  ogni  importo
          dovuto   da  un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,
          contraenti,  beneficiari  o altre parti lese aventi diritto
          ad  agire  direttamente contro l'impresa di assicurazione e
          derivante  da un contratto di assicurazione o da operazioni
          di  cui  all'allegato  I,  tabella  A, al presente decreto,
          nell'ambito   di   attivita'   dell'assicurazione  diretta,
          compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a
          favore  delle  persone  sopra  citate,  allorquando  alcuni
          elementi  del  debito  non  sono  ancora  conosciuti.  Sono
          parimenti  considerati  crediti  di  assicurazione  i premi
          detenuti  da  un'impresa  di assicurazione prima dell'avvio
          delle  procedure  di  liquidazione  in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla  risoluzione  di suddetti contratti e
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;
                   bb)   margine   di  solvibilita'  disponibile:  il
          patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
                   cc)  margine  di solvibilita' richiesto: ammontare
          minimo  dei  patrimonio  netto  del  quale  l'impresa  deve
          costantemente disporre.".