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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297

Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2003
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-11-2003
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
               I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  13  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,  recante  il  riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici
nazionali  che  ha  previsto  che  le Amministrazioni dello Stato che
esercitano  la  vigilanza  sugli  enti  pubblici  promuovono,  con le
modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli statuti;
  Visto  l'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997,  n.  110,  concernente  il  regolamento  di  approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  ad  una modifica del nuovo
statuto  dell'Associazione  italiana della Croce Rossa, approvato con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.
208, stante la necessita' di assicurare la funzionalita' dell'Ente;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  l'assenso  preliminare del Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 29 settembre
2003;
  Acquisito  l'assenso  definitivo  del Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 3 ottobre 2003;

                            A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  57,  comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione
italiana  della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: "dodici
mesi", sono inserite le seguenti: "prorogabili fino a ventiquattro in
sede di prima attuazione del presente statuto,".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E  'fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 3 ottobre 2003

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  419  del
          29 ottobre  1999  recante  "Riordinamento del sistema degli
          enti  pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59", dispone:
              "Art. 13 (Revisione statutaria) - 1. Le amministrazioni
          dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
          cui  si  applica  il  presente  decreto  promuovono, con le
          modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la
          revisione  degli  statuti.  La revisione adegua gli statuti
          stessi  alle  seguenti  norme  generali,  regolatrici della
          materia:
                a) attribuzione    di   poteri   di   programmazione,
          indirizzo e relativo controllo strategico:
                  1)  al  presidente  dell'ente,  nei  casi in cui il
          carattere   monocratico   dell'organo   e'   adeguato  alla
          dimensione  organizzativa  e  finanziaria  o rispondente al
          prevalente   carattere   tecnico  dell'attivita'  svolta  o
          giustificato  dall'inerenza  di  quest'ultima  a competenze
          conferite a regioni o enti locali;
                  2)  in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
          un    organo    collegiale,    denominato    consiglio   di
          amministrazione,  presieduto  dal  presidente  dell'ente  e
          composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
          relazione  al  rilievo  ed  alle dimensioni organizzative e
          finanziarie   dell'ente,   fatta   salva   l'ipotesi  della
          gratuita' degli incarichi;
                b) previsione   della   nomina   dei  componenti  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'ente,  con decreto del
          Ministro  vigilante,  tra  esperti di amministrazione o dei
          settori   di   attivita'   dell'ente,   con  esclusione  di
          rappresentanti   del   Ministero   vigilante   o  di  altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
                c) ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza  secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma  restando  l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche',  per  gli enti finanziati in misura prevalente con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita';
                d) previsione,   quando   l'ente   operi  in  materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          ovvero   della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare  una adeguata presenza, negli organi collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
                e) eventuale  attribuzione  di compiti di definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di  funzioni  consultive, a organi assembleari, composti da
          esperti   designati  da  amministrazioni  e  organizzazioni
          direttamente  interessate  all'attivita' dell'ente, ovvero,
          per  gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore;
                f) determinazione    del    compenso    eventualmente
          spettante  ai  componenti  degli organi di amministrazione,
          ordinari   o   straordinari,   con   decreto  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          eventuali   direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;  determinazione,  con analogo decreto, di gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione;
                g) attribuzione  al presidente dell'ente di poteri di
          rappresentanza  esterna e, negli enti con organo di vertice
          collegiale,  di  poteri  di  convocazione  del consiglio di
          amministrazione;  previsione,  per  i  soli  enti di grande
          rilievo   o   di   rilevante   dimensione  organizzativa  o
          finanziaria  e  fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
          incarichi,   di   un   vice-presidente,   designato  tra  i
          componenti  del  consiglio;  previsione  che  il presidente
          possa  restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
          a non piu' di due mandati;
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
          o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
          persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
                i) esclusione del direttore generale dal novero degli
          organi  dell'ente  ed  attribuzione allo stesso, nonche' ad
          altri  dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
          di  distinzione  tra  attivita' di indirizzo e attivita' di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e   successive   modificazioni;   previsione   della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei  risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
          organo   di   vertice,   con  riferimento,  ove  possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
                l) istituzione,  in aggiunta all'organo di revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
                m) istituzione  di un ufficio per le relazioni con il
          pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                n) determinazione  del  numero  massimo  degli uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,   in   coerenza  alle  esigenze  di  speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando  la disciplina dei residui profili organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,     eventualmente     soggetti    all'approvazione
          dell'autorita'   di   vigilanza,   ovvero   ad  altri  atti
          organizzativi;
                o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                p) previsione   della  facolta'  di  attribuire,  per
          motivate    esigenze    ed   entro   un   limite   numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale;
                q) previsione   delle   ipotesi  di  commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato  dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
          di   notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa  e
          finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   dell'autorita'   di  vigilanza;
          previsione,   per   i  soli  enti  di  notevole  rilievo  o
          dimensione  organizzativa o finanziaria, della possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente.
              2.  Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
          le  specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed
          all'attivita'  di singoli enti, con particolare riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della  prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
          a  trasferimenti  a  carico di bilanci pubblici, nonche' le
          esigenze  specifiche degli enti a struttura associativa, ai
          quali,  in  particolare,  non si applicano i criteri di cui
          alle  lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi.
              3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
          ai  quali  la revisione statutaria non sia intervenuta alla
          data  del  30 giugno  2001,  si  applicano, con effetto dal
          1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
                a) i  consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
          che  risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,   i   poteri   di   amministrazione  ordinaria  e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario;
                b) i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
          criteri  di  cui  al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
          relative  competenze  sono esercitate, sino alla nomina del
          nuovo  collegio,  dai soli rappresentanti del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'autorita'  di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
          contrario, dal solo presidente del collegio.
              4.  Negli  enti di cui al presente articolo per i quali
          la  revisione  statutaria risulti intervenuta alla data del
          30 giugno  2001, il funzionamento degli organi preesistenti
          e'   prorogato   sino   alla  nomina  di  quelli  di  nuova
          istituzione.".
              -  L'art.  7,  comma  2, del decreto-legge 20 settembre
          1995, n. 390, recante: "Provvedimenti urgenti in materia di
          prezzi   di  specialita'  medicinali,  nonche'  in  materia
          sanitaria", convertito con modificazioni dalla legge n. 490
          del 20 novembre 1995, dispone:
              "2.  Lo  statuto della Croce rossa italiana deve essere
          approvato,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 31
          luglio  1980,  n.  613, recante: "Riordinamento della Croce
          rossa  italiana  (art. 70 della legge n. 833 del 1978)", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 7 ottobre 1980, n. 275.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  7  marzo  1997,  n. 110, recante: "Regolamento recante
          approvazione  del  nuovo statuto dell'Associazione italiana
          della  Croce rossa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 26 aprile 1997, n. 96.
              -  L'art.  5  del  decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
          recante:  "Proroga  di  disposizioni  relative  ai medici a
          tempo  definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti
          didattici  universitari e organi amministrativi della Croce
          Rossa", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
          2002, n. 56, dispone:
              "Art.    5   (Proroga   degli   organi   amministrativi
          dell'Associazione  italiana della Croce Rossa). - In deroga
          all'art.  3,  comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          293,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi
          amministrativi,  i  consigli  dei comitati provinciali ed i
          consigli   dei  comitati  regionali,  nonche'  il  comitato
          centrale  dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa,
          restano  in  carica fino all'approvazione del nuovo statuto
          dell'Associazione  e,  comunque,  non  oltre  il  30 giugno
          2002.".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del 5 luglio 2002, n. 208, recante: "Approvazione del nuovo
          statuto  dell'Associazione  italiana della Croce Rossa", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002,
          n. 224.
          Nota all'art. 1.
              -   L'art.   57  del  nuovo  statuto  dell'Associazione
          italiana  della  Croce  Rossa,  approvato  con  decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n.
          208,    recante:    "Approvazione    del    nuovo   statuto
          dell'Associazione   italiana   della   Croce  Rossa",  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   57   (Commissariamento).   -   1.  In  caso  di
          impossibilita'  di funzionamento dell'ente, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   della   salute,   e'   nominato  un  commissario
          straordinario   che   assume   i   poteri  di  ordinaria  e
          straordinaria amministrazione.
              2.  Il commissario puo' rimanere in carica per non piu'
          di  dodici  mesi prorogabili fino a ventiquattro in sede di
          prima  attuazione  del  presente  statuto,  entro  i  quali
          dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.".