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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2003
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-11-2003
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  di  studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di
seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101,
e' ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo
ai   sensi   della   legge  9  maggio  1989,  n.  168,  e  successive
modificazioni.   L'Istituto   ha   la   finalita'  di  promuovere  ed
incoraggiare,  in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle
discipline   umanistiche,   con   particolare  riferimento  a  quelle
storico-politiche, nonche' ai problemi della societa' contemporanea.
  2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:
    a) organizza  conferenze,  congressi,  incontri  e  seminari  per
incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
    b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
    c) concede  borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a
studiosi  particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini
istituzionali dell'ente;
    d) eroga premi per la ricerca.
  3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto puo' stipulare
accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche,
umanitarie  ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori
di attivita' indicati al comma 1.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio  1986, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  85  del  12 aprile 1986 concerne: «Riconoscimento della
          personalita' giuridica dell'Associazione "Istituto di studi
          politici S. Pio V", in Roma».
              -  La  legge  9  maggio  1989, n. 168, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   11  maggio  1989,  n.  108,  prevede
          «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica».