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LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2003)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-10-2003
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e  denunciato  ai
fini fiscali" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  solo  reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito  da
lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite  dalle
seguenti: "dell'evento"; 
   b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione  del  comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta  ad  approvazione
del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un  importo
massimo piu' elevato,  tenuto  conto  delle  capacita'  reddituali  e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente". 
 
 
           Nota a1 titolo. 
           Avvertenza: 
            - Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'Art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
            - I1 decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151,  reca:
          "Testo unico delle disposizioni legislative in  materie  di
          tutela e sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a
          norma dell'art 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; per  il
          testo dell'art 70, si rinvia alla nota all'art. 1. 
 
           Nota all'art. 1: 
            - I1 testo dell'art 70 del decreto legislativo  26  marzo
          2001, n.  151,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 8 marzo 2000, n.  53",  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
            "Art.  70  (Indennita'  di  maternita'  per   le   libere
          professioniste). - 1. Alle libere professioniste,  iscritte
          ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di
          cui alla tabella D allegata al  presente  testo  unico,  e'
          corrisposta un'indennita' di  maternita'  per  i  due  mesi
          antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi  alla
          stessa. 
            2. L'indennita' di cui al comma 1  viene  corrisposta  in
          misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del  solo
          reddito  professionale  percepito  e  denunciato  ai   fini
          fiscale  come  reddito  da  lavoro  autonomo  dalla  libera
          professionista  nel  secondo  anno  precedente   a   quello
          dell'evento. 
            3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1  non  puo'
          essere  inferiore  a  cinque  mensilita'  di   retribuzione
          calcolata nella misura pari all'80 per  cento  del  salario
          minimo   giornaliero   stabilito   dall'articolo   1    del
          decreto-legge 29  luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni, nella misura risultante,  per  la
          qualifica di impiegato, dalla tabella A  e  dai  successivi
          decreti ministeriali di cui al secondo comma  del  medesimo
          articolo. 
            3-bis. L'indennita' di cui al comma  1  non  puo'  essere
          superiore  a  cinque  volte  l'importo   minimo   derivante
          dall'applicazione del comma 3, ferma restando  la  potesta'
          di ogni  singola  cassa  di  stabilire,  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un  importo
          massimo  piu'  elevato,  tenuto   conto   delle   capacita'
          reddituali e contributive della categoria  professionale  e
          della   compatibilita'   con   gli   equilibri   finanziari
          dell'ente.".