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LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2003)
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Testo in vigore dal: 29-10-2003
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e  denunciato  ai
fini fiscali" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  solo  reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito  da
lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite  dalle
seguenti: "dell'evento"; 
   b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione  del  comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta  ad  approvazione
del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un  importo
massimo piu' elevato,  tenuto  conto  delle  capacita'  reddituali  e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente". 
 
 
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e  denunciato  ai
fini fiscali" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  solo  reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito  da
lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite  dalle
seguenti: "dell'evento"; 
   b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione  del  comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta  ad  approvazione
del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un  importo
massimo piu' elevato,  tenuto  conto  delle  capacita'  reddituali  e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente".