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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2003, n. 283

Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
Testo in vigore dal: 8-5-2004
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che
hanno  istituito  presso  il  Fondo  interbancario di garanzia di cui
all'articolo  36  della  legge  2  giugno  1961,  n. 454, una Sezione
speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori
agricoli  il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata
legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di
prestare  sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali
per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
  Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
  Visto  l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  secondo  il  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Ministro delle politiche agricole e forestali,
individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i  criteri  e  i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita'
delle  contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
    Visto  l'articolo  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  Visto  l'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata  con  nota  prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003,
nella  quale  si  espongono  i motivi per cui si ritiene di non poter
condividere  il  citato parere del Consiglio di Stato con riferimento
agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni
di  credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  di  durata non inferiore a mesi diciotto,
aventi  per  oggetto  la  concessione,  da  parte  delle  banche,  di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche'
a quelle ad esse connesse o collaterali. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.lgs.  29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma
6)  che  "A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."