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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. 275

Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-10-2003
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-10-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  l'articolo 1  e l'allegato A della legge 3 febbraio 2003, n.
14;
  Vista  la  direttiva  2001/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE
del  Consiglio,  del  22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed
alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
  Visto   l'articolo 3  della  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  5 novembre  2002,  che  modifica le
direttive   in  materia  di  sicurezza  marittima  e  di  prevenzione
dell'inquinamento   provocato  dalle  navi  per  facilitare  il  loro
adattamento  all'evoluzione  degli  strumenti  internazionali da esse
richiamati;
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
comunicazioni;

                                Emana

                  il presente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Modifica della definizione di amministrazione

  1.  L'espressione:  «Ministero  dei trasporti e della navigazione»,
ovunque  ricorra  nel  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e'
sostituita  dalla  seguente:  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti.
  2.  L'espressione:  «Ministero  dell'ambiente», ovunque ricorra nel
decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  e'  sostituita dalla
seguente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3.  L'espressione:  «Ministero  del  tesoro»,  ovunque  ricorra nel
decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  e'  sostituita dalla
seguente: Ministero dell'economia e delle finanze.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.». L'art. 1 e l'allegato A, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.».

                                                          «Allegato A
                                            (articolo 1, commi l e 3)

              2001/182/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali veterinari;
              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano;
              2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica;
              2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 dicembre  2001,  che  modifica la direttiva 94/57/CE del
          Consiglio  relativa  alle  disposizioni e alle norme comuni
          per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di
          controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
          amministrazioni marittime;
              2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le societa' di
          gestione ed i prospetti semplificati;
              2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
              2001/111/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
              2001/113/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
              2001/114/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
              2001/115/CE  del  Consiglio,  del 20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
              2002/10/CE  del  Consiglio,  del  12 febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
              2002/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 79/267/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita;
              2002/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita.
              2002/38/CE   del  Consiglio,  del  7 maggio  2002,  che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
              2002/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  per  il ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
              2002/53/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          al  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
          agricole;
              2002/54/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
              2002/55/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
              2002/56/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
              2002/57/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra;
              2002/60/CE  del  Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
          disposizioni  specifiche per la lotta contro la peste suina
          africana  e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
          quanto  riguarda  la  malattia  di Teschen e la peste suina
          africana;
              2002/68/CE  del  Consiglio,  del  19 luglio  2002,  che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.».
              -  La  direttiva 2001/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          019 del 22 gennaio 2002.
              -  La direttiva 94/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L 319
          del 12 dicembre 1994.
              -  La  direttiva  2002/84/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          324 del 29 novembre 2002.
              - L'art. 3 della citata direttiva, cosi' recita:
              «Art.  3.  -  Il  regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 5 novembre 2002,
          che  istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la
          prevenzione    dell'inquinamento   provocato   dalle   navi
          (comitato  COSS)  (8),  accentra  i  compiti  dei  comitati
          istituiti  dalla  pertinente  legislazione  comunitaria  in
          materia     di     sicurezza     marittima,     prevenzione
          dell'inquinamento  provocato  dalle navi e protezione delle
          condizioni di vita e di lavoro a bordo.».
              -  Il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE.».
              -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, reca:
          «Disposizioni   correttive   ed   integrative  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della
          direttiva  94/57/CE  in  materia  di  ispezioni e visite di
          controllo  delle  navi  e  di  attivita'  conseguenti delle
          amministrazioni  marittime,  a  norma dell'art. 1, comma 4,
          della legge 24 aprile 1998, n. 127.».
              -  La  legge  5 giugno  1962,  n. 616, reca: «Sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare».