stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 274

Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22-10-2003
nascondi
vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 22-10-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002;
  Visto  l'articolo 22  della  citata  legge  n. 14 del 2003, recante
disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega
per  l'attuazione  delle  direttive  2001/107/CE  e  2001/108/CE  del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  del  21 gennaio  2002,  che
modificano  la  direttiva  85/611/CEE  del  Consiglio, concernente il
coordinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative   in  materia  di  taluni  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  Visto  il  comma 3  del citato articolo 22 recante la previsione di
modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione  finanziaria,  al fine di garantire il corretto e
integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,   approvato  con  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

               Modifiche al testo unico della finanza

  1.   Ai   fini   dell'attuazione   delle  direttive  2001/107/CE  e
2001/108/CE,   al  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  seguito  denominato:  «testo unico
della  finanza»,  approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri».  L'art.  14, comma 1, cosi'
          recita:
              «1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della   Repubblica   con   la   denominazione  di  "decreto
          legislativo"  e  con  l'indicazione,  nel  preambolo, della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          Ministri   e   degli  altri  adempimenti  del  procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione.».
              - La  legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002». L'art. 22, cosi' recita:
              «Art.  22  (Delega  al  Governo  per l'attuazione delle
          direttive  2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  21 gennaio  2002,  in  materia  di
          organismi  di investimento collettivo in valori mobiliari).
          -  1.  Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   e'   delegato   ad  adottare,  entro  il
          31 dicembre  2003,  un decreto legislativo recante le norme
          per  l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 21 gennaio
          2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio,
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di
          gestione,  i  prospetti  semplificati e gli investimenti di
          OICVM (10/a).
              2. L'attuazione  delle  direttive  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi specifici:
                a) prevedere  che le societa' di gestione autorizzate
          in  conformita'  alla direttiva 85/611/CEE, come modificata
          dalla  direttiva  2001/107/CE, possano esercitare in Italia
          le attivita' previste dalla direttiva stessa e per le quali
          sono  autorizzate  nel Paese di origine in regime di libera
          prestazione   del   servizio   ovvero  per  il  tramite  di
          succursali;
                b) stabilire   che   la   vigilanza   sulle   imprese
          autorizzate sia esercitata dall'autorita' che ha rilasciato
          l'autorizzazione,  mentre  restano  ferme  le  attribuzioni
          delle  autorita'  italiane  in  materia  di  elaborazione e
          applicazione delle norme di comportamento;
                c) indicare  quali  servizi  accessori possano essere
          prestati  dalle  societa'  di  gestione  del  risparmio tra
          quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
                d) disciplinare,  per  le  societa'  di gestione e le
          societa'  di  investimento a capitale variabile (SICAV), la
          delega  a  terzi  dell'esercizio  di  una  o  piu' funzioni
          prevedendo   modalita'   della   stessa   che   evitino  lo
          svuotamento  delle funzioni e assicurino il permanere della
          responsabilita' in capo alla societa' delegante;
                e) stabilire,  in armonia con la disciplina contenuta
          nella   direttiva   2001/107/CE,   condizioni   di  accesso
          all'attivita'  per  le  SICAV e le societa' di gestione del
          risparmio  che  designano in via permanente una societa' di
          gestione   del   risparmio  per  la  gestione  del  proprio
          patrimonio;
                f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute
          a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi,
          un  prospetto  semplificato  da consegnare gratuitamente al
          sottoscrittore  prima  della  conclusione  del  contratto e
          prevedere  che  il  prospetto  completo, l'ultima relazione
          annuale  e  l'ultima  relazione semestrale pubblicate siano
          messi  gratuitamente  a disposizione del sottoscrittore che
          ne faccia richiesta;
                g) concedere  un  periodo  massimo  di  sessanta mesi
          dalla data del 13 febbraio 2002 alle societa' di gestione e
          alle  SICAV  esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova
          disciplina  nazionale  posta  in essere in attuazione della
          direttiva 2001/108/CE.
              3. Il  Governo,  al  fine  di  garantire  il corretto e
          integrale  recepimento  delle  direttive di cui al presente
          articolo,  potra'  apportare  modifiche  e  integrazioni al
          testo    unico    delle    disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio  1998,  n. 58, eventualmente adattando le norme
          vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento
          con le nuove disposizioni.
              4. Dall'attuazione   delle   disposizioni   di  cui  al
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».
              - La direttiva 2001/107/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 febbraio 2002, n. L 41.
              - La direttiva 2001/108/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 febbraio 2002, n. L 41.
              - La   direttiva   1985/611/CEE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

          Note all'art. 1:
              - Per le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, vedi note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          vedi note alle premesse.