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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
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vigente al 09/07/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2012
al: 17-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  ed,  in  particolare,
l'articolo 41; 
    Vista la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); 
    Vista la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
    Vista la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro); 
    Vista la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
    Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei  servizi
di comunicazione elettronica; 
    Visto il codice della navigazione; 
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
    Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo  1973,
n. 156; 
    Vista la Convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della
vita umana in  mare  (SOLAS),  firmata  a  Londra  nel  1974  e  resa
esecutiva  con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  i   successivi
emendamenti; 
    Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  come  modificata  dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435; 
    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; 
    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; 
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1995, n. 420; 
    Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
    Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; 
    Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; 
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
1997, n. 318; 
    Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
    Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77; 
    Vista la  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10; 
    Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; 
    Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2001,
n. 447; 
    Visto il Regolamento delle  radiocomunicazioni  (edizione  2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della  costituzione  e  della  convenzione  dell'UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e  ratificata  con  legge  31
gennaio 1996, n. 313; 
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; 
    Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro  normativo  per  la
politica  in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'   europea
(Decisione spettro radio); 
    Visto  il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle   frequenze,
approvato con  decreto  ministeriale  8  luglio  2002,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; 
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  ed  in  particolare
l'articolo 41; 
    Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; 
    Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; 
    Acquisito il parere del Consiglio superiore  delle  comunicazioni
in data 16 luglio 2003; 
    Acquisito,  sui  Titoli  I  e  II,  il  parere  della  Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
    Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni  e  del  Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e  dei
trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; 
 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
 
               CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
 
    1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
    a) ((contraente)): la persona fisica o giuridica che sia parte di
un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; 
    ((b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse  o  servizi
ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non
esclusiva, al fine di fornire servizi  di  comunicazione  elettronica
anche quando sono utilizzati per  la  prestazione  di  servizi  della
societa'  dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
contenuti. E' compreso tra l'altro,  l'accesso  agli  elementi  della
rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione  di
apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi  compreso,  in
particolare, l'accesso alla rete locale nonche'  alle  risorse  e  ai
servizi necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale);
l'accesso all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui  i  sistemi
di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche  dati
per  l'ordinazione  preventiva,  la  fornitura,   l'ordinazione,   la
manutenzione,  le  richieste  di  riparazione  e   la   fatturazione;
l'accesso ai servizi  di  traduzione  del  numero  o  a  sistemi  che
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse  e  mobili,  in
particolare  per  il  roaming;  l'accesso  ai  sistemi   di   accesso
condizionato per i servizi di televisione  digitale  e  l'accesso  ai
servizi di rete virtuale)); 
    c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato  ad  essere  applicato  in  una  stazione
radioelettrica.  In  alcuni  casi  l'apparato   radioelettrico   puo'
coincidere con la stazione stessa. 
    d) apparecchiature digitali televisive  avanzate:  i  sistemi  di
apparecchiature  di  decodifica   destinati   al   collegamento   con
televisori o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado  di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; 
    e) Application Programming Interface (API): interfaccia  software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive  avanzate  per
la televisione e i servizi radiofonici digitali; 
    f) Autorita' nazionale di regolamentazione:  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; 
    g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
    ((h)  chiamata:  la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale)); 
    i) Codice:  il  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"  per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica; 
    j)  consumatore:  ((l'utente  finale,))  la  persona  fisica  che
utilizza ((o che chiede di utilizzare)) un servizio di  comunicazione
elettronica  accessibile  al  pubblico  per  scopi   non   riferibili
all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; 
    l)  fornitura  di  una  rete  di  comunicazione  elettronica:  la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete; 
    m) interconnessione: il collegamento fisico e logico  delle  reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da  un
altro per consentire agli utenti di un operatore  di  comunicare  con
gli utenti del medesimo o di un altro operatore,  o  di  accedere  ai
servizi offerti da un  altro  operatore.  I  servizi  possono  essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti  che  hanno  accesso
alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
    ((n)  interferenza  dannosa:  interferenza  che   pregiudica   il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di  altri  servizi
di sicurezza  o  che  deteriora  gravemente,  ostacola  o  interrompe
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative internazionali,  dell'Unione  europea  o
nazionali applicabili;)) 
    o)   larga   banda:   l'ambiente   tecnologico   costituito    da
applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che  consente
l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   ad   elevati   livelli   di
interattivita'; 
    p) libero uso: la  facolta'  di  utilizzo  di  dispositivi  o  di
apparecchiature  terminali   di   comunicazione   elettronica   senza
necessita' di autorizzazione generale; 
    ((q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato
membro, individuati conformemente all'articolo  18,  che  comprendono
l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;)) 
    r) Ministero: il ((Ministero dello sviluppo economico)); 
    ((s) numero geografico: qualsiasi numero del piano  nazionale  di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune
delle cifre fungono da indicativo geografico e  sono  utilizzate  per
instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale
di rete;)) 
    ((t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano  nazionale
di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia
un numero geografico; include  tra  l'altro  i  numeri  di  telefonia
mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai  servizi
a sovrapprezzo;)) 
    u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; 
    ((v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
il contraente ha accesso ad una rete pubblica  di  comunicazione;  in
caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o  l'instradamento,
il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di  rete
specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad
un nome di contraente; per il  servizio  di  comunicazioni  mobili  e
personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa
cui  possono  collegarsi  via  radio  le  apparecchiature   terminali
utilizzate dagli utenti del servizio;)) 
    ((z) rete  locale:  il  circuito  fisico  che  collega  il  punto
terminale della rete a un permutatore o  a  un  impianto  equivalente
nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;)) 
    ((aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti;)) 
    bb) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)); 
    cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata  installata   principalmente   per   la   diffusione   o   la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; 
    ((dd)  reti  di   comunicazione   elettronica:   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione
di circuito e a commutazione di  pacchetto,  compresa  Internet),  le
reti utilizzate per la diffusione circolare dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato;)) 
    ((ee) risorse correlate: i servizi correlati,  le  infrastrutture
fisiche e le altre risorse  o  elementi  correlati  ad  una  rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in  grado
di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici  o  gli  accessi  agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le  altre
strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e  gli  armadi
di distribuzione;)) 
    ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso  privato:  un
servizio   di   comunicazione   elettronica   svolto   esclusivamente
nell'interesse proprio dal  titolare  della  relativa  autorizzazione
generale; 
    gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti  di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione  di  segnali  su  reti  di  comunicazione   elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
    ((hh) servizio telefonico accessibile al  pubblico:  un  servizio
reso accessibile al pubblico che consente di  effettuare  e  ricevere
direttamente o  indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano  di
numerazione dei servizi  di  comunicazione  elettronica  nazionale  o
internazionale;)) 
    ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un  servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di  programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a  formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di  riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico; 
    ll) servizio universale: un insieme  minimo  di  servizi  di  una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli  utenti  a  prescindere
dalla loro ubicazione geografica e,  tenuto  conto  delle  condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 
    mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi  misura  o  intesa
tecnica secondo la quale  l'accesso  in  forma  intelligibile  ad  un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad  un
abbonamento  o  ad  un'altra  forma  di  autorizzazione   preliminare
individuale; 
    nn)  stazione  radioelettrica,  uno  o   piu'   trasmettitori   o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,  ivi  comprese
le apparecchiature accessorie,  necessari  in  una  data  postazione,
anche  mobile  o   portatile,   per   assicurare   un   servizio   di
radiocomunicazione  o  per  il  servizio  di  radioastronomia.   Ogni
stazione  viene  classificata  sulla  base  del  servizio  al   quale
partecipa in materia permanente o temporanea; 
    oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi   apparecchio
telefonico  accessibile  al  pubblico,  utilizzabile  con  mezzi   di
pagamento che possono includere  monete  o  carte  di  credito  o  di
addebito o  schede  prepagate,  comprese  le  schede  con  codice  di
accesso; 
    pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza  o  chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico; 
    qq) utente finale: un utente che non fornisce reti  pubbliche  di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico. 
    ((qq-bis)  BEREC:  Organismo   dei   regolatori   europei   delle
comunicazioni elettroniche; 
    qq-ter) attribuzione di spettro radio:  la  designazione  di  una
determinata banda di frequenze  destinata  ad  essere  utilizzata  da
parte di uno o piu' tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del
caso, alle condizioni specificate; 
    qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente  in  grado  di
farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del  numero  o  i
sistemi  che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di   accesso
condizionato e le guide  elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri
servizi quali quelli relativi all'identita', alla  posizione  e  alla
presenza.))