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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2003
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  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti
    da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
    provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari
    che richiedono particolari modalità di smaltimento.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni finali
  • 16
  • 17
  • 18
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219,
recante  regolamento  concernente  la  disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari;
  Vista  la  direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta
e  piena  applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni  di  rifiuti  ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108
del 10 maggio 2002;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in  data  6 giugno  2002,  recante  traduzione in lingua italiana del
testo  consolidato  della  versione  2001  delle  disposizioni  degli
allegati  A  e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci  pericolose  su  strada  (ADR),  di cui al decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di
trasporto  di  merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
  Visto  l'articolo  24  della  legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
disposizioni in materia ambientale;
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  la  gestione  dei rifiuti
sanitari  e  degli  altri  rifiuti  di  cui al comma 5, allo scopo di
garantire  elevati  livelli  di  tutela  dell'ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
  2.  Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al
decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della
direttiva  98/81/CE  che  modifica la direttiva 90/219/CE concernente
l'impiego  confinato  di microrganismi geneticamente modificati. Sono
altresi'   esclusi  i  materiali  normati  dal  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante  norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non  destinati  al  consumo umano, quali le carcasse degli animali da
esperimento,  le  carcasse  intere e le parti anatomiche, provenienti
dall'attivita'    diagnostica    degli    Istituti    zooprofilattici
sperimentali  delle  facolta'  di  medicina  veterinaria ed agraria e
degli  Istituti  scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal
presente  regolamento  i piccoli animali da esperimento ed i relativi
tessuti  e  parti  anatomiche,  provenienti  da strutture pubbliche e
private,  individuate  ai  sensi  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, che svolgono attivita'
medica  e  veterinaria  di  prevenzione,  di  diagnosi,  di  cura, di
riabilitazione  e  di  ricerca  ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Le  autorita'  competenti  e  le  strutture  sanitarie adottano
iniziative  dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione  della  produzione  dei  rifiuti. I rifiuti sanitari devono
essere  gestiti  in modo da diminuirne la pericolosita', da favorirne
il  reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero e da ottimizzarne la
raccolta,  il  trasporto  e lo smaltimento. A tale fine devono essere
incentivati:
    a) l'organizzazione  di  corsi  di formazione del personale delle
strutture  sanitarie  sulla  corretta  gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto  per minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali  fonti  infettive  e  ridurre  la  produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
    b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
    c) l'ottimizzazione  dell'approvvigionamento  e  dell'utilizzo di
reagenti  e  farmaci  per  ridurre  la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi  non  a  rischio  infettivo  e  di  rifiuti  sanitari  non
pericolosi;
    d) l'ottimizzazione    dell'approvvigionamento    delle   derrate
alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
    e) l'utilizzo   preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
    f) l'utilizzo   preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
plastiche non clorurate;
    g) l'utilizzo  di  tecnologie  di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
  4.  Le  strutture  sanitarie  devono  provvedere  alla gestione dei
rifiuti  prodotti  secondo  criteri  di  sicurezza,  nel rispetto dei
principi  stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive  modificazioni,  e  dal presente regolamento. Le strutture
sanitarie  pubbliche  devono,  altresi', provvedere alla gestione dei
rifiuti prodotti secondo criteri di economicita'.
  5.  I  rifiuti  disciplinati  dal  presente  regolamento e definiti
all'articolo 2, comma 1, sono:
    a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
    b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
    c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
    d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
    e) i  rifiuti  sanitari  che  richiedono particolari modalita' di
smaltimento;
    f) i  rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti
derivanti  da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali;
    g) i  rifiuti  speciali,  prodotti  al  di  fuori delle strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, s.o.
              -  Il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22,
          recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, s.o.
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, s.o., e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti  con  effetto  dall'entrata  in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,
          recante:  «Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000,
          n. 219, recante: «Regolamento concernente la disciplina per
          la  gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del
          decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.
              -  L'art.  24  della  legge  31  luglio  2002,  n. 179,
          recante:  «Disposizioni  in materia ambientale», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13 agosto  2002,  n. 189, e' il
          seguente:
              «Art.  24  (Smaltimento dei rifiuti sanitari). - 1. Con
          regolamento  da emanare entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive  modificazioni,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con   il   Ministro  della  salute,  sono  disciplinate  le
          modalita'  di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, sulla
          base  di  criteri  di  semplicaficazione  e di contenimento
          delle spese.
              2. Con  effetto  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche
          di   legge,   regolatrici   delle   materie   indicate  nel
          regolamento stesso.».
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme
          sanitarie  relative ai sottoprodotti di origine animale non
          destinati al consumo umano, e' pubblicato nella G.U.C.E. 10
          ottobre 2002, n. L 273.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n. 206,
          recante:  «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica
          la  direttiva  90/219/CE concernente l'impiego confinato di
          microrganismi   geneticamente  modificati»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno, n. 126, s.o.
              -  Per  il  regolamento  CE  1774/2002  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio del 3 ottobre 2002 si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502,
          recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, s.o.
              -   La   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante:
          «Istituzione   del   Servizio   sanitario   nazionale»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
          360, s.o.
              - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si
          veda nelle note alle premesse.