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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2003, n. 240

Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
Testo in vigore dal: 10-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regio-decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   «Nuove   disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regolamento di cui al regio-decreto  23  maggio  1924,  n.
827,  e  successive  modificazioni,  concernente   «Regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante  «Misure  intese  alla
protezione  del  patrimonio   archeologico,   artistico   e   storico
nazionale»; 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,
concernente «Riforma di alcune norme di contabilita'  generale  dello
Stato in materia di bilancio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n.  97,  concernente  «amministrazione  e  contabilita'  degli   enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,   e   successive    modificazioni,    concernente    «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento  recante
semplificazione  e  accelerazione  delle   procedure   di   spesa   e
contabili»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
13, comma 1, in cui si dispone che gli schemi di regolamento  di  cui
al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
per  l'espressione  del   parere   delle   commissioni   parlamentari
competenti in materia; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'  culturali»,  ed
in particolare l'articolo 8, comma 1, con  il  quale  si  prevede  la
possibilita'  della  trasformazione  delle  soprintendenze   di   cui
all'articolo 30, comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   3   dicembre   1975,   n.   805,   in
soprintendenze  dotate   di   autonomia   scientifica,   finanziaria,
organizzativa e contabile; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo»; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  recante
«testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2000,
n. 441, concernente il «Regolamento recante norme  di  organizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; 
  Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che
alla  realizzazione  dell'autonomia  della  soprintendenza  e   delle
gestioni autonome si  provvede  con  decreto  ministeriale  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante «Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
spese in economia»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002,
e ritenuto di adeguarsi allo stesso; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; 
  Acquisisti i pareri delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  12  marzo
2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
            Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
 
  1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si  svolge
in base al bilancio annuale  di  previsione  redatto  in  termini  di
competenza e di cassa. 
  2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio  e  termina  il  31
dicembre dello stesso anno; ad esso si  riferiscono  il  bilancio  di
previsione ed il conto consuntivo. 
  3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario
decisionale,  dal  preventivo  finanziario  gestionale,  dal   quadro
generale riassuntivo della  gestione  finanziaria  e  dal  preventivo
economico. Costituiscono allegati al bilancio di  previsione  annuale
il bilancio  pluriennale,  la  relazione  programmatica,  la  tabella
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione
del collegio dei revisori dei conti. 
  4. Tutte le entrate e tutte le spese  debbono  essere  iscritte  in
bilancio nel loro importo integrale. 
  5. Per ciascun capitolo di  entrata  e  di  spesa  il  bilancio  di
previsione indica: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio precedente; 
    b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il  bilancio  si
riferisce; 
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle
spese  che  si  prevede  di  pagare  nello  stesso  esercizio   senza
distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
  6.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto  come  prima  posta
dell'entrata  l'ammontare  presunto  dell'avanzo  di  amministrazione
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
  7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio  sulla  base
del programma annuale e  delle  concrete  capacita'  operative  della
soprintendenza. 
  8. Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di  cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.  106))
della soprintendenza,  entro  il  mese  di  settembre  dell'anno  che
precede quello di riferimento, delibera il  programma  annuale  degli
interventi e delle spese ordinarie e straordinarie. 
  9. Il bilancio di previsione, redatto  dal  soprintendente,  almeno
quindici giorni  prima  della  delibera  dell'organo  collegiale,  e'
sottoposto  all'attenzione  del  collegio   dei   revisori   che,   a
conclusione   del   proprio   esame,   redige   apposita   relazione,
proponendone o negandone l'approvazione. 
  10. Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.  106))
della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che  precede
quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare,
nei  quindici  giorni  successivi,  unitamente  alle  relazioni   del
soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad  una  copia
della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze
per l'approvazione di rispettiva competenza. 
  11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene
prima dell'inizio dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali puo'  autorizzare,  per
non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base  dei  dati
del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti  di
importo. 
  12. La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al
controllo successivo della Corte dei conti.