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DECRETO-LEGGE 31 luglio 2003, n. 230

Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-2003.
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 ottobre 2003, n. 285 (in G.U. 24/10/2003, n.248).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2003)
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Testo in vigore dal: 26-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  gli  stanziamenti  autorizzati dalla normativa in
materia  si  sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro
che,  in  possesso  dei  requisiti prescritti, hanno partecipato alla
sessione  riservata  di  esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento;
  Considerato  che  l'insufficienza  dei  finanziamenti  non  ha reso
possibile  la  corresponsione  dei  compensi  spettanti  a  tutto  il
personale  impegnato nella sessione riservata, sia per la docenza nei
corsi,  sia  nelle commissioni dei relativi esami finali, ingenerando
un   diffuso   contenzioso,   con   numerose   sentenze  di  condanna
dell'Amministrazione   al   pagamento  delle  somme  dovute  ed  alla
corresponsione  dei  relativi  interessi  legali, con pignoramenti di
beni dello Stato;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di destinare alla
copertura   del   maggiore   fabbisogno  di  spesa  un  finanziamento
aggiuntivo,    ad    evitare    ulteriori    sentenze   di   condanna
dell'Amministrazione con conseguenti aggravi di spese;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.    Per   la   copertura   del   maggior   fabbisogno   derivante
dall'espletamento  della  sessione  riservata di esami finalizzata al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo
2,  comma  4,  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, e' autorizzata la
maggiore  spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317
milioni di euro per l'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede,
quanto  a  34,083  milioni  di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317
milioni  di  euro  per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.