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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. 227

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 6-9-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000,
n. 451, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
121;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'articolo 10,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come   modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12  del  decreto-legge
12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
  Acquisito  il  parere delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti
dall'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  dall'articolo 7  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
    b) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
    c) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
    d) decreto  legislativo  n.  165 del 2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
    e) Vice  Ministri:  i  Sottosegretari di Stato ai quali sia stato
attribuito il titolo di Vice Ministro;
    f) Sottosegretari  di  Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              «87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo dello
          Stato   e  rappresenta  l'unita'  nazionale.  Puo'  inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana
          i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Il  testo  del  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59  reca:  «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo,  a  norma  dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          22 settembre   2000,   n.   451,   reca:   «Regolamento  di
          organizzazione  degli  uffici di diretta collaborazione del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
          2001,  n.  121,  reca: «Regolamento di organizzazione degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro  delle
          finanze.».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  107,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
          Ministero delle finanze.».
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 10 della gia' citata
          legge n. 400/1988, come modificato, da ultimo, dall'art. 12
          del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla
          legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
          del  Governo),  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317, e' il seguente:
              «3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice ministro, se ad essi
          sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o progetti di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.».
          Note all'art. 1:
              -  Il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo n. 165/2001 (si veda in note alle premesse), e'
          il seguente:
              «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  7 del gia' citato decreto
          legislativo n. 300/1999, si veda in nota alle premesse.
              -  Per il titolo del gia' citato decreto legislativo n.
          165/2001, si veda in nota alle premesse.