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LEGGE 11 agosto 2003, n. 218

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal: 16-12-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Oggetto e finalita).
   1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori su
strada  rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente   vincoli   per   esigenze   di  carattere  sociale  o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   2.  La  presente legge stabilisce i principi e le norme generali a
tutela  della  concorrenza  nell'ambito  dell'attivita'  di trasporto
effettuata  mediante  servizi  di noleggio di autobus con conducente,
nel   rispetto   dei  principi  e  dei  contenuti  normativi  fissati
dall'ordinamento comunitario.
   3.  Ai  sensi  della presente legge, costituisce distorsione della
concorrenza   l'utilizzo   di   autobus  acquistati  con  sovvenzioni
pubbliche  di  cui  non  possa beneficiare la totalita' delle imprese
nazionali.
   4.  Scopo  della  presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e'
garantire in particolare:
   a)  la  trasparenza  del  mercato,  la concorrenza, la liberta' di
accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
   dell'attivita'  in  riferimento  alla  libera  circolazione  delle
   persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 41 della Costituzione:
              "Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
              Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
          o  in  modo  da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
          alla dignita' umana.
              La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
          perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
              - La  legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
          tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.