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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal: 28-8-2003
al: 31-1-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre  2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in  particolare  l'allegato
B; 
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento"; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2003; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  le
pari opportunita', di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
con il Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
della parita' di trattamento fra le persone  indipendentemente  dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,  dall'eta'  e
dall'orientamento sessuale, per quanto concerne  l'occupazione  e  le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche'  tali
fattori non siano causa di discriminazione, in  un'ottica  che  tenga
conto  anche  del  diverso   impatto   che   le   stesse   forme   di
discriminazione possono avere su donne e uomini. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre  2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in  particolare  l'allegato
B; 
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento"; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2003; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  le
pari opportunita', di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
con il Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
della parita' di trattamento fra le persone  indipendentemente  dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,  dall'eta'  e
dall'orientamento sessuale, per quanto concerne  l'occupazione  e  le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche'  tali
fattori non siano causa di discriminazione, in  un'ottica  che  tenga
conto  anche  del  diverso   impatto   che   le   stesse   forme   di
discriminazione possono avere su donne e uomini.