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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318

Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2004)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  11 maggio  1999,  n. 140, che agli articoli 1 e 2
prevede  interventi  a favore del settore aeronautico e dei programmi
duali dei settori aerospaziale ed elettronico;
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n.
140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito regolamento;
  Considerata   la   necessita'  di  dare  organica  attuazione  agli
interventi  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
11 maggio 1999, n. 140;
  Visto  il  regio  decreto  11  luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1
della legge 24 novembre 1977, n. 801;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  come
modificato  dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visti  gli  articoli 7  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Settori di intervento
  1.  Il  Ministero delle attivita' produttive, al fine di promuovere
il  rafforzamento  delle  capacita'  e delle competenze del Paese nel
campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua,
ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio
1999,  n.  140,  interventi riguardanti la realizzazione, da parte di
imprese  industriali  italiane  anche  eventualmente  nell'ambito  di
collaborazioni  internazionali,  di  progetti e programmi relativi ai
settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti
lo  sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla
sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.
  2.  Le  tecnologie  sensibili per le quali e' ritenuto opportuno lo
sviluppo  da  parte  dell'industria nazionale operante nei settori di
cui  al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
della  difesa  e  con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito  il  Comitato  di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle
dette  tecnologie  viene  aggiornato  periodicamente,  in  base  alle
esigenze, con la stessa procedura.
  3.  Le  imprese  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 3,
possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma
2  presso  la  Direzione  generale  per  lo  sviluppo produttivo e la
competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  degli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio
          1999,  n.  140  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117
          del   25 maggio   1999),  recante:  «Norme  in  materia  di
          attivita' produttive», e' il seguente:
              «Art.  1  (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
          Al  fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
          ad  alta  tecnologia,  assicurando  altresi' la qualificata
          integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
          giuridico  ed  economico  dell'Unione europea, il Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e'
          autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
                a) la  realizzazione  da  parte  di imprese italiane,
          anche    eventualmente    nell'ambito   di   collaborazioni
          internazionali,   di   progetti   e  programmi  ad  elevato
          contenuto  tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
          nel  settore  dei  prodotti  elettronici ad alta tecnologia
          suscettibili di impiego duale;
                b) la  partecipazione di imprese italiane del settore
          aeronautico   al   capitale   di   rischio   di   societa',
          preferibilmente  costituenti  le  strutture di cooperazione
          europea.
              2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1, lettera b), da
          attuare  anche  secondo  i  criteri  e  le modalita' recati
          dall'art.  2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994,
          n.   547,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          22 novembre  1994,  n.  644, sono deliberati, previo parere
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica,   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, sulla
          base  di  parere  espresso  dal  comitato di cui all'art. 2
          della   legge   24 dicembre   1985,   n.   808,  che  viene
          tempestivamente  inviato  per  informazione alle competenti
          commissioni parlamentari, in merito:
                a) alla  rilevanza, qualitativa e quantitativa, della
          partecipazione  italiana  in  funzione della partecipazione
          societaria da realizzare;
                b) all'accrescimento    dell'autonomia    tecnologica
          dell'industria  nazionale  in  relazione  allo sviluppo dei
          maggiori sistemi aeronautici;
                c) alle  capacita'  di  ampliamento  dell'occupazione
          qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse
          del Paese;
                d) al     miglioramento     delle    condizioni    di
          competitivita'    delle   industrie   italiane   in   campo
          internazionale.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  con  riferimento  ai sistemi aeronautici
          complessi  e  limitatamente  ai programmi avviati nel 1998,
          sosterra',  nei  modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del
          decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1996,  n. 421, ed a
          valere  sui  fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per
          le  spese  di  attrezzamento,  acquisizione di macchinari e
          delle  tecnologie  produttive  necessarie  a  consentire la
          disponibilita'  da  parte  del  Ministero  della  difesa di
          quanto  necessario ad integrare i piani di acquisizione dei
          velivoli  militari  da trasporto. I beni acquisiti ai sensi
          del    presente    comma   verranno   utilizzati   mediante
          assegnazione   in  comodato  a  qualificati  operatori  del
          settore   che   dovranno   impegnarsi   ad  assicurarne  la
          disponibilita'  per  la  difesa nazionale e in ogni caso di
          emergenza.
              4.  Per consentire l'avvio di un primo programma di cui
          al   comma 2,   sono   autorizzati   i  limiti  di  impegno
          quindicennali  di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno
          1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.».
              «Art.  2  (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
          - 1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera  a),  sono  considerati  preminenti  i progetti e i
          programmi   idonei   a   favorire  il  rafforzamento  della
          competitivita'  internazionale  sia in settori sistemistici
          che   specialistici,  la  collaborazione  tra  industria  e
          comunita'  scientifica  nazionale,  la valorizzazione delle
          piccole   e   medie   aziende   ad   alta   tecnologia,  la
          partecipazione   con  ruoli  adeguati  alle  collaborazioni
          internazionali,    specialmente   nell'ambito   dell'Unione
          europea.
              2.  Gli  interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          a),  sono  disciplinati con regolamento, da emanare, previo
          parere  delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive  modificazioni,  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere
          sullo  schema  di regolamento e' espresso dalle commissioni
          parlamentari  entro  trenta  giorni,  con indicazione delle
          eventuali   disposizioni  non  rispondenti  ai  principi  e
          criteri  direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato
          il  parere,  ritrasmette,  con  le  sue  osservazioni e con
          eventuali  modificazioni,  il testo alle commissioni per il
          parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
          quest'ultimo  parere,  il  regolamento puo' comunque essere
          emanato.
              3.  Il  regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai
          seguenti criteri e principi direttivi:
                a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera  a),  progetti  o programmi per la realizzazione di
          nuovi  prodotti  o il sostanziale miglioramento di prodotti
          esistenti,  comprese  le  fasi  di  studio,  progettazione,
          realizzazione  di prototipi e prove, tramite la concessione
          di  finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto
          interessi;
                b) promuovere  un  adeguato  utilizzo  industriale  e
          commerciale   dei   prodotti   di   cui  alla  lettera  a),
          intervenendo  con  contributi  in  conto  interessi  per un
          massimo  di  dieci  anni  su  mutui concessi da istituti di
          credito  alle  imprese  impegnate  nella  realizzazione  di
          progetti  o  programmi  di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
          clienti finali;
                c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a
          porre  le  imprese  italiane  del  settore  spaziale  e del
          settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in
          grado  di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
          ed  esigenze  caratteristiche dei relativi comparti, per la
          costituzione  ed operativita' di societa', anche di diritto
          estero,   finalizzate  alla  realizzazione  e  gestione  di
          sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di
          rischio delle stesse;
                d) consentire,  per i fini indicati alle lettere a) e
          c)  e  in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato,
          l'utilizzo  delle  risorse del sistema del credito, tramite
          l'assunzione  da  parte  del  Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato   di  impegni  pluriennali
          corrispondenti   alle   rate   di  ammortamento  dei  mutui
          contratti dalle imprese;
                e) assicurare  che  gli interventi di cui al presente
          articolo  non siano cumulabili con i benefici eventualmente
          concessi  in  relazione  alle  stesse  attivita'  in base a
          normative agevolative nazionali e comunitarie;
                f) assicurare  il  coordinamento  degli interventi di
          cui  all'art.  1, comma 1, lettera a), individuando modelli
          organizzatori   che   consentano  la  rappresentanza  delle
          amministrazioni  interessate  e, ove necessario, il ricorso
          ad  esperti  di  alta qualificazione in settori di cui alla
          medesima  lettera,  evitando situazioni di incompatibilita'
          con  particolare  riguardo  ai  rapporti  di  lavoro  o  di
          consulenza  con  le  imprese  e  le  societa'  operanti nei
          medesimi  settori,  determinando altresi' il compenso degli
          esperti,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Al relativo
          onere  si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
          di cui all'art. 3.
              4.  Tutti  gli  interventi  di cui all'art. 1, comma 1,
          della  presente  legge  sono  soggetti  alle  procedure  di
          valutazione previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          eccettuate  quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
          milioni,  di  lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
          rispettivamente  con  decorrenza  dal  1999, dal 2000 e dal
          2001.».
              - Il  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30 ottobre 1941), reca:
          «Norme relative al segreto militare».
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n.
          801  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 7
          novembre  1977),  recante:  «Istituzione  e ordinamento dei
          servizi  per le informazioni e la sicurezza e la disciplina
          del segreto di Stato», e' il seguente:
              «Art.  1.  -  Al  Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono   attribuiti   l'alta  direzione,  la  responsabilita'
          politica   generale   e  il  coordinamento  della  politica
          informativa  e  di sicurezza nell'interesse e per la difesa
          dello  Stato  democratico  e  delle istituzioni poste dalla
          Costituzione a suo fondamento.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
          direttive  ed  emana  ogni  disposizione  necessaria per la
          organizzazione   ed   il   funzionamento   delle  attivita'
          attinenti  ai fini di cui al comma precedente; controlla la
          applicazione  dei  criteri  relativi  alla  apposizione del
          segreto  di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
          competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
          del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              -  Il  decreto  legislativo  del 30 luglio 1999, n. 300
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999)  reca:  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -   Il   decreto-legge   del  12 giugno  2001,  n.  217
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno
          2001),  convertito,  con  modifiche,  dalla  legge 3 agosto
          2001,  n.  317  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181
          del   6 agosto   2001),  reca:  «modificazioni  al  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  nonche' alla legge
          23 agosto  1988,  n.  400  in materia di organizzazione del
          Governo».
              -  Il  testo  degli  articoli 7  e  17  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   26 marzo   2001,  n.  175
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
          2001),   recante:   «Regolamento   di   organizzazione  del
          Ministero delle attivita' produttive», e' il seguente:
                «Art.   7   (Direzioni   del   Dipartimento   per  le
          imprese). - 1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato
          nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
                a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
          competitivita';
                b) Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
          incentivi alle imprese;
                c) Direzione generale per il turismo;
                d) Direzione    generale   per   il   commercio,   le
          assicurazioni e i servizi;
                e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
              2.  La  Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
          la  competitivita'  svolge  le  funzioni  di competenza del
          Ministero nei seguenti ambiti:
                a) studi,    ricerche    e   rilevazioni   economiche
          riguardanti  il settore industriale, e dell'artigianato, ed
          elaborazione  di  iniziative finalizzate ad incrementare la
          competitivita' del sistema produttivo;
                b)  coordinamento  della  politica  industriale,  con
          specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole
          e  medie  industrie e l'artigianato, in particolare per gli
          aspetti    riguardanti    i    rapporti    con   le   altre
          amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con
          gli altri organismi internazionali;
                c) definizione    delle   iniziative   normative   di
          incentivazione nel settore industriale, in collegamento con
          la  Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
          alle imprese;
                d) vigilanza    sulle   stazioni   sperimentali   per
          l'industria,   sull'Istituto   nazionale  per  le  conserve
          alimentari,  sul  Banco  nazionale  di  prova delle armi da
          fuoco portatili;
                e) rapporti  con  le societa' e gli istituti operanti
          in    materia    di   promozione   industriale,   vigilanza
          sull'istituto per la promozione industriale;
                f) aspetti  industriali  relativi alla partecipazione
          italiana  al  Patto  Atlantico  ed  all'UEO; collaborazione
          industriale internazionale nei settori aerospaziali e della
          Difesa;   rapporti  con  le  altre  amministrazioni  e  gli
          organismi  internazionali  per la ricerca, lo sviluppo e la
          produzione  di  materiale  e prodotti di impiego militare e
          duale;
                g) definizione  ed  attuazione  di  iniziative per la
          regolazione   delle   crisi  aziendali  e  delle  procedure
          conservative  delle  imprese;  esercizio  delle funzioni di
          gestione  amministrativa  e di vigilanza sulle procedure di
          amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
          di insolvenza;
                h) problemi  industriali  connessi  al  programma  di
          riordino  delle  partecipazioni  statali;  esercizio  delle
          competenze   in   materia   di   centri   per  lo  sviluppo
          dell'imprenditorialita', d'intesa con la Direzione generale
          per  il  coordinamento  degli incentivi alle imprese, per i
          centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
                i) funzioni  relative  al  settore agroindustriale di
          cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300;
                j) analisi  dello  stato  dei settori merceologici ed
          elaborazione  di  linee  di indirizzo per lo sviluppo degli
          stessi;
                k) definizione  delle iniziative normative e rapporti
          con le autorita' internazionali e sovranazionali in materia
          di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
                l) attivita'   di  supporto  e  di  segreteria  della
          Commissione  centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71 del
          regio-decreto   29 giugno   1939,  n.  1127,  e  successive
          modificazioni;
                m) vigilanza    sull'Agenzia    per   la   proprieta'
          industriale;
                n) approvazione  delle  normative  tecniche  e  degli
          standard  per  la  certificazione dei prodotti industriali;
          elaborazione  di indirizzi all'Agenzia per le normative e i
          controlli   tecnici   in   materia   di  determinazione  di
          caratteristiche    di   macchine,   impianti   e   prodotti
          industriali  e  di  promozione  e diffusione dei sistemi di
          qualita'   aziendale  e  dei  prodotti  per  i  profili  di
          competenza;
                o)   attivita'   connesse  alla  promozione  ed  allo
          sviluppo  di  tecnologie  e  processi  produttivi  di minor
          impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale
          ed  ai  rapporti  con  l'organismo  nazionale competente in
          materia di ecolabel ed ecoaudit;
                p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica
          e   dell'alta   tecnologia   nei   settori  produttivi  con
          particolare  riferimento  alle azioni di sostegno in favore
          delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della
          Difesa  ed  in  quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto
          valore strategico.
              3.   Presso  la  Direzione  generale  per  lo  sviluppo
          produttivo  e  la  competitivita'  opera  il  nucleo  degli
          esperti  di  politica  industriale  di cui all'art. 3 della
          legge 11 maggio 1999, n. 140.
              4.  La  Direzione  generale  per il coordinamento degli
          incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del
          Ministero nei seguenti ambiti:
                a) valutazione   degli   effetti  sul  sistema  delle
          imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di
          Unione  europea, nazionale e regionale; relativi interventi
          di  coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali
          correttivi,  in  rapporto  con  le  direzioni  generali  di
          settore;
                b) elaborazione   dei   dati   e  delle  informazioni
          relativi  alle  funzioni  di  incentivazioni  alle  imprese
          conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
                c) esercizio  delle  competenze statali in materia di
          incentivi  al  sistema  industriale  ivi inclusi quelli per
          l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
                d) esercizio  delle  competenze statali in materia di
          incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi
          inclusi  quelli  riferiti alla ricerca ed agli investimenti
          minerari in Italia ed all'estero;
                e)  esercizio  delle competenze statali in materia di
          agevolazioni  finanziarie  per  gli  interventi nel settore
          distributivo,  per  l'innovazione  dello  stesso  e  per  i
          mercati agro-alimentari;
                f) interventi  finalizzati  alla razionalizzazione ed
          all'ammodernamento di comparti produttivi;
                g) interventi  volti  allo sviluppo economico di aree
          colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
                h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
          benefici  per  le  attivita' produttive e per le rispettive
          infrastrutture  ai  fini  dello  sviluppo del Mezzogiorno e
          delle  aree  depresse  e  dell'attuazione  di  politiche di
          coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti
          di  programma,  ai  contratti d'area e agli strumenti della
          programmazione negoziata;
                i) esercizio  delle  competenze statali in materia di
          incentivi  per  le zone colpite dagli eventi sismici di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
                j) iniziative  per  la promozione, il coordinamento e
          l'accelerazione   degli  interventi  di  agevolazione  alle
          imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte
          dell'Unione europea;
                k) direttive,  vigilanza  e controllo sulle attivita'
          di  gestione  di  interventi agevolativi e di sostegno alle
          imprese,   rientranti   nelle  competenze  della  Direzione
          generale,  affidati  a  Sviluppo Italia e ad altri soggetti
          pubblici  e  privati  sulla base di norme o di convenzioni,
          ferme  le  competenze  degli altri Ministeri nei rispettivi
          ambiti.
              5.  La  Direzione  generale  per  il  turismo svolge le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
                a) elaborazione  e  definizione,  in  accordo  con le
          regioni,   degli   indirizzi   generali   delle   politiche
          turistiche   e  dei  principi  e  degli  obiettivi  per  la
          valorizzazione   e   lo   sviluppo  del  sistema  turistico
          nazionale,     nonche'     attivita'    finalizzate    alla
          predisposizione  ed  al  monitoraggio  delle connesse linee
          guida;
                b) coordinamento   intersettoriale   delle  attivita'
          statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione
          del sistema turistico nazionale;
                c) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni
          internazionali   multilaterali   in   materia  turistica  e
          attivita'  finalizzate  alla  realizzazione  degli  accordi
          internazionali nella medesima materia;
                d) rapporti   con  l'Unione  europea  in  materia  di
          turismo,  con  particolare  riferimento alla partecipazione
          dell'Italia  all'elaborazione  delle  politiche  turistiche
          comunitarie  ed  all'attuazione  degli  atti adottati dalle
          istituzioni comunitarie;
                e) attivita'  finalizzate  alla  promozione  unitaria
          dell'immagine  dell'Italia  all'estero,  dello sviluppo del
          mercato  turistico nazionale e della promozione del turismo
          sociale;
                f) studi,  ricerche, raccolta ed elaborazione di dati
          e  rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico,
          nonche'   elaborazione   di   iniziative   finalizzate   ad
          incrementare la competitivita' del sistema stesso;
                g) definizione    delle   iniziative   normative   di
          incentivazione  nel  settore turistico, in collegamento con
          la  Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
          alle imprese;
                h) vigilanza  sull'Ente  nazionale  italiano  per  il
          turismo   (ENIT),   sul   Club   alpino   italiano   (CAI),
          sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club
          provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
                i) sostegno  e  promozione  del turismo delle persone
          con  particolari  esigenze connesse a disabilita', stato di
          salute, eta' avanzata;
                l) gestione  del fondo di garanzia per il consumatore
          di pacchetti turistici;
                m) applicazione  delle  leggi afferenti le competenze
          statali  nel  settore turistico, anche con riferimento alla
          promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
                n) sviluppo   delle   nuove  tecnologie  nel  settore
          turistico,   promozione   e  sostegno  dei  nuovi  prodotti
          turistici.
              6.   La   Direzione   generale  per  il  commercio,  le
          assicurazioni  e i servizi svolge le funzioni di competenza
          del Ministero nei seguenti ambiti:
                a) rapporti  con  l'Unione  europea  nel  settore del
          commercio,  delle  assicurazioni  e  dei  servizi,  nonche'
          rapporti  con le regioni per le materie di competenza delle
          stesse nel settore terziario;
                b) studi   economici   e   monitoraggio  sul  settore
          commerciale  e  disciplina  del  commercio, ivi comprese la
          vendita di prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del
          commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
                c) attivita'  di  monitoraggio  e  di  sviluppo delle
          nuove forme di commercializzazione;
                d) attivita'  fieristiche,  inclusi il riconoscimento
          delle   manifestazioni   fieristiche   internazionali,   la
          formazione   del   calendario  ufficiale  fieristico  ed  i
          rapporti con le regioni;
                e) definizione    delle   iniziative   normative   di
          incentivazione  nel  settore del commercio, in collegamento
          con  la  Direzione  generale  coordinamento  incentivi alle
          imprese;
                f) attuazione  della normativa in materia di registro
          delle  imprese  di  cui  all'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993,  n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti
          dalle   camere  di  commercio;  attivita'  di  indirizzo  e
          coordinamento  delle  funzioni e dei compiti conferiti alle
          camere  di  commercio  a  seguito  della soppressione degli
          uffici   provinciali   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato;
                g) contenzioso   ed   attivita'  di  coordinamento  e
          supporto  agli  albi  e ruoli degli ausiliari del commercio
          tenuti  dalle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura;
                h) vigilanza  sull'Unione  italiana  delle  camere di
          commercio;  esercizio  delle  funzioni previste dalla legge
          relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri
          esteri  ed  aziende  speciali;  monitoraggio della gestione
          delle  risorse  degli  stessi;  cura  dei  rapporti  con  i
          predetti  enti  ed organismi e con le regioni ai fini della
          stesura della relazione al Parlamento;
                i) attivita'   delle   societa'   fiduciarie   e   di
          revisione;
                j) studi   sull'attivita'  assicurativa  e  vigilanza
          sulla  CONSAP  S.p.a.  (Concessionaria servizi assicurativi
          pubblici);
                k) provvedimenti    di   revoca   dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione
          coatta    amministrativa,    nonche'    provvedimenti    di
          applicazione   delle  sanzioni  amministrative  in  materia
          assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10,
          del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.
              7.  La  Direzione  generale  per  gli  enti cooperativi
          svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
          ambiti:
                a) legislazione  e  studio sulla cooperazione e sulla
          mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei
          ed internazionali;
                b) promozione   e   sviluppo   della  cooperazione  e
          riscossione dei relativi contributi;
                c) vigilanza    ordinaria   e   straordinaria   sulle
          cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
                d) vigilanza    sulle    procedure    derivanti   dai
          provvedimenti  sanzionatori  adottati  nei  confronti delle
          societa' cooperative;
                e) rilevazione  degli  aspetti  socio-economici della
          cooperazione e rapporti con l'Istat;
                f) tenuta     dello    schedario    generale    della
          cooperazione;
                g) supporto   e   segreteria  tecnico-operativa  alla
          Commissione centrale per le cooperative;
                h) tenuta    dell'Albo   nazionale   delle   societa'
          cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
                i) rapporti  con  gli uffici territoriali del Governo
          in  relazione  all'attivita'  di  vigilanza  ed al registro
          prefettizio delle cooperative.».
              «Art.  17  (Disposizioni  finali).  -  1.  Il  presente
          regolamento  entra  in vigore nella stessa data del decreto
          di  nomina  di  cui  all'art.  55,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
          provvedimenti,   fanno   riferimento   ai  Ministri  ed  ai
          Ministeri  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e  del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a
          funzioni   e  compiti  gia'  spettanti  ad  amministrazioni
          comunque    confluite   nel   Ministero   delle   attivita'
          produttive,  il  riferimento  si intende rispettivamente al
          Ministro  e  al Ministero delle attivita' produttive ovvero
          alle  corrispondenti  funzioni  e  compiti  esercitati  dal
          Ministro e dal Ministero delle attivita' produttive.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 1 della legge 11 maggio 1999,
          n. 140, si vedano le note alle premesse.