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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
al: 19-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  1  della  legge  24  marzo 2001, n. 127, recante
delega  a  Governo  per  l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
  VISTO  l'articolo  26  della  legge  3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002);
  VISTA   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione dei dati;
  VISTA   la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  luglio  2002,  relativa  al trattamento dei dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  VISTA  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie,   di   concerto   con   i   Ministri   della  giustizia,
dell'economia   e   delle   finanze,  degli  affari  esteri  e  delle
comunicazioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Diritto alla protezione dei dati personali

  1.  Chiunque  ha  diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  1  della  legge  24  marzo 2001, n. 127, recante
delega  a  Governo  per  l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
  VISTO  l'articolo  26  della  legge  3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002);
  VISTA   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione dei dati;
  VISTA   la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  luglio  2002,  relativa  al trattamento dei dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  VISTA  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie,   di   concerto   con   i   Ministri   della  giustizia,
dell'economia   e   delle   finanze,  degli  affari  esteri  e  delle
comunicazioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Diritto alla protezione dei dati personali

  1.  Chiunque  ha  diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.