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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2003, n. 193

Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 12-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  7  della  legge  29  marzo  2001,  n. 86, che ha
delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi
del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
civile  e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente;
  Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole
e forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  al personale delle Forze di
polizia  e  delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modificazioni,    escluso   quello   destinatario   del   trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  7  della  legge  29  marzo  2001,  n. 86, che ha
delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi
del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento
civile  e militare nonche' alle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente;
  Visto l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole
e forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  al personale delle Forze di
polizia  e  delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui
al   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modificazioni,    escluso   quello   destinatario   del   trattamento
stipendiale od economico dirigenziale.