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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190

Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 9-8-2003
al: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
49 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2000/26/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16  maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
che  modifica  le  direttive  73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;
  Vista   la   legge   24   dicembre   1969,  n.  990,  e  successive
modificazioni,   in   materia  di  assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;
  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento
della  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio,  del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
  Visto  l'articolo  2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n.
137;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista  la  decisione con la quale la Commissione europea in data 27
dicembre  2002  ha  disposto  che l'articolo 6 della citata direttiva
2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende
effetto dal 20 gennaio 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e
dell'interno;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:
    a)  impresa  di  assicurazione:  un'impresa  che  abbia  ricevuto
l'autorizzazione   amministrativa   conformemente  all'articolo  6  o
all'articolo  23,  paragrafo  2, della direttiva 73/239/CEE, compresa
l'impresa  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175;
    b)  stabilimento:  la  sede sociale, l'agenzia o la succursale di
un'impresa  di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera
c),  della  direttiva  88/357/CEE,  compreso  lo  stabilimento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero
1,   della   direttiva   72/166/CEE,   compreso  il  veicolo  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al
risarcimento   dei   danni   a  seguito  di  sinistri  causati  dalla
circolazione degli autoveicoli;
    e)  Stato  membro:  Stato appartenente all'Unione europea o Stato
appartenente allo Spazio economico europeo;
    f)  Stato  membro  nel quale il veicolo staziona abitualmente: il
territorio  nel  quale il veicolo staziona abitualmente come definito
nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato
membro di immatricolazione di un veicolo;
    g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo
1,  paragrafo  4,  della  direttiva  84/5/CEE,  compreso  il Fondo di
garanzia  per  le  vittime  della strada di cui all'articolo 19 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per
l'assicurazione  quale  definito  all'articolo  1, paragrafo 3, della
direttiva    72/166/CEE,   compreso   l'Ufficio   centrale   italiano
riconosciuto  con  decreto  ministeriale  26  maggio  1971,  ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    i)  Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo
Spazio economico europeo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca:
              "Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2001.".
              - L'art. 49 e l'allegato B, cosi' recitano:
              "Art.   49   (Attuazione  della  direttiva  2000/26/CE,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati    membri   in   materia   di   assicurazione   della
          responsabilita'  civile  risultante  dalla circolazione dei
          veicoli).  - 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 16 maggio 2000,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati    membri   in   materia   di   assicurazione   della
          responsabilita'  civile  risultante  dalla  circolazione di
          autoveicoli  e  che  modifica  le  direttive 73/239/CEE del
          Consiglio,  del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio,
          del  22 giugno  1988,  e'  informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle
          assicurazioni  private e di interesse collettivo (ISVAP) un
          centro  di  informazioni  avente la finalita' di consentire
          alle persone lese di chiedere un indennizzo;
                b) riconoscere   alla   concessionaria   di   servizi
          assicurativi   pubblici,  CONSAP  S.p.a.,  la  funzione  di
          organismo  di indennizzo incaricato di risarcire le persone
          lese;
                c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo
          di indennizzo il carattere di sussidiarieta';
                d) prevedere   che   la   comunicazione  del  nome  e
          dell'indirizzo   del   mandatario  sia  una  condizione  da
          aggiungere   a   quelle   gia'  previste  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione       all'esercizio      dell'attivita'
          assicurativa;
                e) prevedere  che,  nel  caso  in  cui  l'impresa  di
          assicurazione  non  abbia  nominato  un  rappresentante, ai
          sensi dell'art. 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva
          88/357/CEE,  il  mandatario assuma la funzione attribuita a
          tale rappresentante.".

                                  "Allegato B
                           (Articolo 1, commi l e 3)

              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'articolo  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
          commercio elettronico").
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001,  che  modifica la direttiva 95/18/CE del
          consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          5/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
          concernenti   le  professioni  di  infermiere  responsabile
          dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
          architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai  sensi  dell'articolo  16,  paragrafo 1, della direttiva
          99/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              200/86/CE   del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.".
              -  La  direttiva 2000/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          181 del 20 luglio 2000.
              - La  direttiva  73/239/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          166 del 16 giugno 1989.
              - La  direttiva  88/357/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          172 del 4 luglio 1988.
              - La    legge   24 dicembre   1969,   n.   990,   reca:
          "Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti.".
              - Il  decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  n.  88/357/CEE  concernente
          coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
          ed   amministrative   riguardanti  l'assicurazione  diretta
          diversa  dall'assicurazione  sulla  vita  e alla fissazione
          delle   disposizioni   volte   ad   agevolare   l'esercizio
          effettivo,  della  libera  prestazione  di  servizi  e  che
          modifica la direttiva n. 73/239/CEE".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
              - La  direttiva  92/49/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L.
          228 dell'11 agosto 1992.
              - La  legge  26 maggio 2000, n. 137, reca: "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 28 marzo
          2000,  recante  "Disposizioni  urgenti  per il contenimento
          delle spinte inflazionistiche".
              - L'articolo  2,  comma  5-quater,  della citata legge,
          cosi' recita:
              "5-quater.  Allo  scopo  di  rendere  piu'  efficace la
          prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
          settore  delle  assicurazioni  obbligatorie per i veicoli a
          motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
          una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
          pienamente   operativa   la  banca  dati  a  decorrere  dal
          1° gennaio  2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta
          a  comunicare  all'ISVAP  i dati riguardanti i sinistri dei
          propri  assicurati,  secondo  apposite  modalita' stabilite
          dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
          di   assicurazione   che   operano   nel  territorio  della
          Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
          regime  di  stabilimento  sono  richiesti  dall'ISVAP  alle
          rispettive  autorita'  di  controllo  dei vari Stati membri
          dell'Unione  europea.  I costi di gestione della banca dati
          sono  ripartiti  tra  le compagnie di assicurazione con gli
          stessi  criteri  di  ripartizione  dei  costi  di vigilanza
          dell'ISVAP.
              (Omissis).".
              - La  legge  31 dicembre  1996,  n.  675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".
              -  La  decisione con la quale la Commissione europea in
          data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'art. 6 della citata
          direttiva  2000/26/CE  del  Parlamento e del Consiglio, del
          16 maggio  2000,  prende  effetto  dal  20 gennaio  2003 e'
          pubblicata in GUCE n. L. 8 del 14 gennaio 2003.
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 73/239/CEE vedi note alle premesse.
              - L'art.  1,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          175, cosi' recita:
              "Art.  1  (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si intende per:
                a) Stato   membro:   uno   Stato  membro  dell'Unione
          europea;
                b) Stato   terzo:   uno   Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea;
                c) impresa:    ogni    societa'   che   esercita   le
          assicurazioni  nei  rami indicati nella tabella allegata al
          presente decreto;
                d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
          di  un'impresa,  tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
          82, comma 5;
                e) Stato membro di ubicazione del rischio:
                  1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
          l'assicurazione   riguardi   beni   immobili,  ovvero  beni
          immobili  e  beni  mobili  in  essi  contenuti,  sempreche'
          entrambi   siano   coperti   dallo   stesso   contratto  di
          assicurazione;
                  2)  lo  Stato  membro  di  immatricolazione, quando
          l'assicurazione  riguardi  veicoli di ogni tipo soggetti ad
          immatricolazione;
                  3)   lo   Stato   membro  in  cui  l'assicurato  ha
          sottoscritto  il  contratto,  quando  questo  abbia  durata
          inferiore  o  pari  a  quattro mesi e sia relativo a rischi
          inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                  4)  lo  Stato  membro  in  cui  l'assicurato  ha il
          proprio  domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una
          persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa alla
          quale  si  riferisce  il  contratto,  in  tutti  i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
                f) rischio  assunto  in  regime  di  stabilimento: il
          rischio  che  un'impresa assume da uno stabilimento situato
          nel  territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato
          il rischio;
                g) rischio   assunto   in   regime   di  liberta'  di
          prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata
          la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
                i) Stato  membro  di stabilimento: lo Stato in cui e'
          situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
                l) Stato  membro  di prestazione di servizi: lo Stato
          membro  in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto
          da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
                m) societa'  controllata:  una  societa' si considera
          controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
          maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
          voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
          del voto;
                n) partecipazione  qualificata:  il fatto di detenere
          in  un'impresa,  direttamente  o per il tramite di societa'
          controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona,
          almeno  il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
          I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,   n.   90.   Si   considera  altresi'  partecipazione
          qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
          sopra  indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare
          su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante;
                o) mercato   regolamentato:  un  mercato  finanziario
          cosi'  come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
          n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
          Stato  membro  o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
          il  mercato  deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
          origine  dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
          Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
          qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
          mercato  o  sui mercati regolamentati dello Stato membro in
          questione;
                p) autorita'  di  controllo:  le  autorita' nazionali
          incaricate del controllo delle imprese;
                q) unita'  di  conto  europea  (ECU): quella definita
          dall'art.  10  del  regolamento finanziario del 21 dicembre
          1977,  e  successive modificazioni, applicabile al bilancio
          generale dell'Unione europea;
                r) congruenza:   la  rappresentazione  degli  impegni
          esigibili  in  una  determinata  valuta, con corrispondenti
          attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
                s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato.  I  crediti  sono considerati come localizzati nello
          Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
                t) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti  nei seguenti rami indicati nel punto A)
          della tabella allegata del presente decreto:
                  a. 4  (corpi  di  veicoli  ferroviari), 5 (corpi di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
          previsto alla successiva lettera c);
                  b. 14    (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato    eserciti   professionalmente   un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita';
                  c.   3  (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
          ferroviari),  8  (incendio  ed elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  24 dicembre  1969.  n.  990,  e
          successive  modifiche,  13  (r.c.  generale)  e 16 (perdite
          pecuniarie),  purche'  il  contraente  assicurato  superi i
          limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
                    il  totale  dell'attivo  dello stato patrimoniale
          risulti  superiore  ai  6,2  milioni  di ECU; l'importo del
          volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;
                    il   numero  dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante      l'esercizio     risulti     superiore     alle
          duecentocinquanta unita'.
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
          consolidato del gruppo;
                u) veicolo:   qualsiasi   autoveicolo   destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
                v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
          professionale   che   e'   costituita,  conformemente  alla
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della commissione economica per l'Europa
          dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite, e che raggruppa
          imprese  di  assicurazione  che hanno ottenuto in uno Stato
          l'autorizzazione  ad  esercitare  il  ramo "responsabilita'
          civile autoveicoli";
                z) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno
          entro  i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
          cose  o alle persone causati da un veicolo non identificato
          o  per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
          assicurazione;
                aa)  decreto legislativo vita: il decreto legislativo
          che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
                bb) credito  di assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  174  nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
          diretta,  compresi  gli  importi detenuti in riserva per la
          copertura a favore delle persone sopra citate, all'orquando
          alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
          parimenti  considerati  crediti  di  assicurazione  i premi
          detenuti  da  un'impresa  di assicurazione prima dell'avvio
          delle  procedure  di  liquidazione  in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla  risoluzione  di suddetti contratti e
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni.".
              - Per la direttiva 88/357/CEE vedi note alle premesse.
              - La  direttiva  72/166/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          103 del 2 maggio 1972.
              - La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 008
          dell' 11 gennaio 1984.
              - L'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi'
          recita:
              "Art.   19.   -   E'  costituito  presso  La  Consap  -
          Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici - S.p.a. un
          "Fondo  di  garanzia  per  le vittime della strada", per il
          risarcimento  dei  danni  causati  dalla  circolazione  dei
          veicoli  o  dei  natanti per i quali a norma della presente
          legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
                a) il  sinistro  sia  stato  cagionato  da  veicolo o
          natante non identificato;
                b) il  veicolo  o  natante  non  risulti  coperto  da
          assicurazione;
                c) il  veicolo  o  natante  risulti assicurato presso
          un'impresa  operante  nel  territorio  della  Repubblica in
          regime  di  stabilimento  o  di  liberta' di prestazione di
          servizi  e che al momento del sinistro si trovi in stato di
          liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
              Nell'ipotesi  di cui alla lettera a) il risarcimento e'
          dovuto  solo  per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui
          alla  lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla
          persona  nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia
          superiore  al  controvalore  in lire di 500 unita' di conto
          europee  di  cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n.
          742,  e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi
          di  cui  alla  lettera  c)  il risarcimento e' dovuto per i
          danni alla persona nonche' per i danni alle cose.
              La  liquidazione  dei  danni e' effettuata dall'impresa
          designata  a norma del successivo art. 20 per il territorio
          in cui il sinistro e' avvenuto.
              L'eventuale  azione  per il risarcimento del danno deve
          essere esercitata nei confronti della stessa impresa.
              La   Consap   -   Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici  -  S.p.a., gestione autonoma delle "vittime della
          strada",  puo'  intervenire nel processo, anche in grado di
          appello.".
              - Il   decreto   ministeriale   26 maggio  1971,  reca:
          "Riconoscimento    dell'Ufficio    centrale   italiano   di
          assistenza assicurativa degli automobilisti in circolazione
          internazionale S.r.l., con sede in Milano."
              - L'art.  6 della legge 24 dicembre 1996, n. 990, cosi'
          recita:
              "Art.  6.  -  1.  Per i veicoli e i natanti di cui agli
          articoli  1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri
          e  che  circolino  temporaneamente  nel  territorio o nelle
          acque  territoriali  della  Repubblica, deve essere assolto
          per  la  durata  della  permanenza  in  Italia l'obbligo di
          assicurazione.
              2.  Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
          con  la  stipula  di un contratto di assicurazione ai sensi
          della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
          n.   973,   ovvero  quando  l'utente  sia  in  possesso  di
          certificato   internazionale  di  assicurazione  rilasciato
          dall'apposito  ente  costituzionale  all'estero, attestante
          l'esistenza  di assicurazione per la responsabilita' civile
          per  i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
          costituito in Italia, che:
                a) si  assuma  di  provvedere  alla  liquidazione dei
          danni  cagionati  in Italia, garantendone il pagamento agli
          aventi  diritto  o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
          presente  legge  o,  eventualmente, nei limiti dei maggiori
          massimali  previsti  dalla  polizza  di  assicurazione alla
          quale si riferisce il certificato nazionale;
                b) sia  riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
          proprio decreto.
              3.  Per  i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
          e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
          sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
          con  l'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica
          24 novembre  1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
          civile   derivante   dalla  circolazione  del  veicolo  nel
          territorio  della  Repubblica  e  degli  altri Stati membri
          della  Comunita'  economica europea, alle condizioni e fino
          ai  limiti  di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
          in ciascun di essi.
              4.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si considera altresi'
          assolto   per  i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione rilasciata:
                a) da  uno  degli  altri Stati membri della Comunita'
          economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
          Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
          lettere  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
          dei  danni  cagionati dalla circolazione in Italia di detti
          veicoli,   sulla   base   di   accordi   stipulati   con  i
          corrispondenti  enti  costituiti  negli  altri  Stati della
          Comunita'  economica  europea  e  questa abbia riconosciuto
          detti accordi con proprio atto;
                b) da  uno  degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
          economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
          Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
          lettera  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
          dei  danni  cagionati  in  Italia  dalla  circolazione  dei
          veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
          sia   stato   rimosso   l'obbligo  negli  Stati  membri  di
          controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
          veicoli  muniti  di targa di immatricolazione rilasciata da
          detto Stato terzo.
              5.  In  ogni  caso,  l'obbligo  di  cui  al  comma 1 si
          considera   assolto  per  i  veicoli  muniti  di  targa  di
          immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero, quando
          l'utente  sia  in possesso di un certificato internazionale
          di  assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
          all'estero,   attestante  l'esistenza  della  assicurazione
          della  responsabilita'  civile  per  i  danni cagionati dal
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri  della  Comunita' economica europea ed accettato dal
          corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
          effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
              6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
          anche   ai   veicoli  a  motore  di  proprieta'  di  agenti
          diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
          di   proprieta'   di  Stati  esteri  o  di  organiz-zazioni
          internazionali.
              7.  Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
          non  si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
          civile  per  danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
          aventi  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato
          estero    e    determinati   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              8.   L'ente   costituito   in  Italia  tra  le  imprese
          autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione  di  cui  alla
          presente  legge  e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
          lettera   b),   oltre   ai   compiti  precisati  nei  commi
          precedenti:
                a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e per conto delle
          imprese  aderenti,  l'assicurazione-frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e
          provvede  alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
          dovuti;
                b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
          fini   del   risarcimento   dei   danni   cagionati   dalla
          circolazione  in  Italia  dei veicoli a motore e natanti di
          cui  al  presente  articolo,  la qualita' di domiciliatario
          dell'assicurato,   del   responsabile  civile  e  del  loro
          assicuratore;
                c) e'  legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
          di  cui  ai  commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
          aderenti,  nelle  azioni  di risarcimento che i danneggiati
          dalla  circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
          immatricolati  o  registrati  all'estero possono esercitare
          direttamente  nei  suoi  confronti  ai sensi della presente
          legge.  Si  applicano  anche  nei  confronti  dell'ente  le
          disposizioni   che   regolano   l'azione   diretta   contro
          l'assicuratore  del  responsabile  civile  ai  sensi  della
          presente legge.
              9.  Ai  fini  della  proposizione  di azione diretta di
          risarcimento  nei  confronti dell'organismo di cui al comma
          8,  i  termini  di  cui  all'art. 163-bis, primo comma, del
          codice  di  procedura  civile sono aumentati di due volte e
          non  possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
          termini  di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
          non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni