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LEGGE 15 luglio 2003, n. 189

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2017)
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Testo in vigore dal: 9-8-2003
al: 31-12-2014
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili 
 
  1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e
agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione  alla
Federazione  italiana  sport  disabili  (FISD)   di   un   contributo
straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2003,  2004  e
2005. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  «Fondo  speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.